Sentenza 225/1999 (ECLI:IT:COST:1999:225)
Massima numero 24737
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
07/06/1999; Decisione del
07/06/1999
Deposito del 11/06/1999; Pubblicazione in G. U. 16/06/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 225/99. PARCHI E RISERVE NATURALI - REGIONE LOMBARDIA - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO NATURALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE - DEFINITIVA INCLUSIONE NEL PIANO STESSO DI TERRENO INIZIALMENTE CLASSIFICATO QUALE INDUSTRIALE NEL PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI LOMAGNA ED OGGETTO DI STIPULA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE MA, A SEGUITO DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO (IMPUGNATO CON RICORSO GIURISDIZIONALE DAL PROPRIETARIO DEL TERRENO STESSO) CLASSIFICATO QUALE TERRENO AGRICOLO - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, SUL DIRITTO DI DIFESA IN GIUDIZIO, SUL DIRITTO DI PROPRIETA' E SUI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DI RAGIONEVOLEZZA E COERENZA DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO E DI TUTELA GIURISDIZIONALE - PRETESA INDEBITA INTERFERENZA SULL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI - INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE IN SENSO CONFORME A COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA.
SENT. 225/99. PARCHI E RISERVE NATURALI - REGIONE LOMBARDIA - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO NATURALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE - DEFINITIVA INCLUSIONE NEL PIANO STESSO DI TERRENO INIZIALMENTE CLASSIFICATO QUALE INDUSTRIALE NEL PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI LOMAGNA ED OGGETTO DI STIPULA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE MA, A SEGUITO DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO (IMPUGNATO CON RICORSO GIURISDIZIONALE DAL PROPRIETARIO DEL TERRENO STESSO) CLASSIFICATO QUALE TERRENO AGRICOLO - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, SUL DIRITTO DI DIFESA IN GIUDIZIO, SUL DIRITTO DI PROPRIETA' E SUI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DI RAGIONEVOLEZZA E COERENZA DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO E DI TUTELA GIURISDIZIONALE - PRETESA INDEBITA INTERFERENZA SULL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI - INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE IN SENSO CONFORME A COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 101, comma secondo, e 113 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 l. reg. Lombardia 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e della l. reg. Lombardia 29 aprile 1995, n. 39 (Piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone), nella parte in cui prevedono l'approvazione con legge del Piano territoriale di coordinamento (PTC), e ne disciplinano il procedimento e gli effetti, in quanto si basa si una interpretazione non esatta delle norme denunciate, essendo queste, invece, suscettibili di essere interpretate in senso conforme a Costituzione, con conseguente esclusione di qualsiasi possibilita' di violazione dei principi costituzionali invocati, ivi compreso quello attinente alla tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi relativi all'iter di formazione ed adozione di piano territoriale: infatti - posto che le norme denunciate hanno previsto un dettagliato, speciale provvedimento per la formazione, l'adozione, la verifica e l'approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco naturale, suddiviso in due fasi autonome, aventi natura e finalita' diverse, l'una, amministrativa, con le garanzie proprie del giusto procedimento, e l'altra, legislativa, di mera approvazione del piano; e che la legge regionale di mera approvazione del piano del parco non attribuisce al contenuto del piano valore di legge e non assume il significato di conversione dell'atto contenente la pianificazione del parco - gli eventuali vizi della delibera di adozione del piano del parco assunta dall'ente gestore e della delibera di modifiche da parte della Giunta regionale, nonche' le eventuali violazioni dello specifico procedimento amministrativo di formazione, adozione, verifica e partecipazione non rimangono sottratti all'ordinario sindacato giurisdizionale sulle scelte amministrative che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
- S. nn. 143/1989, 226/1999.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 101, comma secondo, e 113 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 l. reg. Lombardia 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e della l. reg. Lombardia 29 aprile 1995, n. 39 (Piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone), nella parte in cui prevedono l'approvazione con legge del Piano territoriale di coordinamento (PTC), e ne disciplinano il procedimento e gli effetti, in quanto si basa si una interpretazione non esatta delle norme denunciate, essendo queste, invece, suscettibili di essere interpretate in senso conforme a Costituzione, con conseguente esclusione di qualsiasi possibilita' di violazione dei principi costituzionali invocati, ivi compreso quello attinente alla tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi relativi all'iter di formazione ed adozione di piano territoriale: infatti - posto che le norme denunciate hanno previsto un dettagliato, speciale provvedimento per la formazione, l'adozione, la verifica e l'approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco naturale, suddiviso in due fasi autonome, aventi natura e finalita' diverse, l'una, amministrativa, con le garanzie proprie del giusto procedimento, e l'altra, legislativa, di mera approvazione del piano; e che la legge regionale di mera approvazione del piano del parco non attribuisce al contenuto del piano valore di legge e non assume il significato di conversione dell'atto contenente la pianificazione del parco - gli eventuali vizi della delibera di adozione del piano del parco assunta dall'ente gestore e della delibera di modifiche da parte della Giunta regionale, nonche' le eventuali violazioni dello specifico procedimento amministrativo di formazione, adozione, verifica e partecipazione non rimangono sottratti all'ordinario sindacato giurisdizionale sulle scelte amministrative che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
- S. nn. 143/1989, 226/1999.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
30/11/1983
n. 86
art. 15
co. 0
legge della Regione Lombardia
30/11/1983
n. 86
art. 16
co. 0
legge della Regione Lombardia
30/11/1983
n. 86
art. 17
co. 0
legge della Regione Lombardia
30/11/1983
n. 86
art. 18
co. 0
legge della Regione Lombardia
30/11/1983
n. 86
art. 19
co. 0
legge della Regione Lombardia
30/11/1983
n. 86
art. 20
co. 0
legge della Regione Lombardia
29/04/1995
n. 39
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte