Sentenza 226/1999 (ECLI:IT:COST:1999:226)
Massima numero 24777
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente VASSALLI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
07/06/1999; Decisione del
07/06/1999
Deposito del 11/06/1999; Pubblicazione in G. U. 16/06/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 226/99. PARCHI E RISERVE NATURALI - REGIONE LOMBARDIA - ANNULLAMENTO, CON SENTENZA DEL T.A.R., DI ALCUNE DELIBERE DELLA GIUNTA REGIONALE ADOTTATE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1983, N. 86, SUL PIANO GENERALE DELLE AREE REGIONALI PROTETTE, IN ORDINE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO AGRICOLO SUD DI MILANO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE - RICONOSCIUTA SPETTANZA ALLO STATO, E PER ESSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO, DELL'ESERCITATO POTERE DI ANNULLAMENTO, IN ACCOGLIMENTO DI RICORSI PROPOSTI DAI SOGGETTI IMMEDIATAMENTE LESI DALL'APPLICAZIONE DELLE ADOTTATE MISURE DI SALVAGUARDIA, RIGUARDO ALLE DELIBERE DELLA GIUNTA ATTINENTI ALLA VERIFICA E ALLE MODIFICAZIONI DEL PIANO, MA NON RIGUARDO ALLA DELIBERA, ATTINENTE ALLA FASE LEGISLATIVA DEL PREVISTO PROCEDIMENTO, CONCERNENTE L'APPROVAZIONE E LA TRASMISSIONE AL CONSIGLIO REGIONALE DEL PROGETTO DI LEGGE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. NELLA PARTE, IN CUI RISULTA LESIVA DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONE DELLA RICORRENTE, RELATIVA A TALE DELIBERA.
SENT. 226/99. PARCHI E RISERVE NATURALI - REGIONE LOMBARDIA - ANNULLAMENTO, CON SENTENZA DEL T.A.R., DI ALCUNE DELIBERE DELLA GIUNTA REGIONALE ADOTTATE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1983, N. 86, SUL PIANO GENERALE DELLE AREE REGIONALI PROTETTE, IN ORDINE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO AGRICOLO SUD DI MILANO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE - RICONOSCIUTA SPETTANZA ALLO STATO, E PER ESSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO, DELL'ESERCITATO POTERE DI ANNULLAMENTO, IN ACCOGLIMENTO DI RICORSI PROPOSTI DAI SOGGETTI IMMEDIATAMENTE LESI DALL'APPLICAZIONE DELLE ADOTTATE MISURE DI SALVAGUARDIA, RIGUARDO ALLE DELIBERE DELLA GIUNTA ATTINENTI ALLA VERIFICA E ALLE MODIFICAZIONI DEL PIANO, MA NON RIGUARDO ALLA DELIBERA, ATTINENTE ALLA FASE LEGISLATIVA DEL PREVISTO PROCEDIMENTO, CONCERNENTE L'APPROVAZIONE E LA TRASMISSIONE AL CONSIGLIO REGIONALE DEL PROGETTO DI LEGGE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. NELLA PARTE, IN CUI RISULTA LESIVA DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONE DELLA RICORRENTE, RELATIVA A TALE DELIBERA.
Testo
A decisione del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla sentenza del T.A.R. della Lombardia, sezione II, n. 1738, dell'8 ottobre 1997, deve dichiararsi che spetta allo Stato, e per esso al giudice amministrativo, il potere - esercitato con l'impugnata sentenza - di annullare le delibere della Giunta regionale della Lombardia n. 67573, del 10 aprile 1995, e n. 9480, del 1^ marzo 1996, relative alla verifica e alle modificazioni del Piano di coordinamento del Parco agricolo sud di Milano, in accoglimento di ricorsi proposti da soggetti immediatamente lesi dall'applicazione delle adottate misure di salvaguardia, ma, al tempo stesso, che non spetta allo Stato, e per esso al giudice amministrativo, il potere - anch'esso esercitato con l'impugnata sentenza - di annullare l'altra delibera della Giunta (n. 9479, del 1^ marzo 1996) - di approvazione e trasmissione al Consiglio regionale del progetto di legge per l'approvazione del Piano. Con conseguente annullamento, nella sola parte relativa a tale ultima delibera, della decisione del T.A.R.. Il proposto conflitto riguarda infatti due fasi autonome, aventi natura e finalita' diverse, del dettagliato speciale procedimento per la formazione, l'adozione, la verifica e l'approvazione del piano territoriale di coordinamento dei parchi regionali, che il legislatore regionale della Lombardia, con una scelta suscettibile di interpretazione tale da raggiungere un risultato del tutto corretto sul piano costituzionale, ha previsto con la legge - alla quale sia le delibere della Giunta, sia la decisione del T.A.R. fanno continuo riferimento - 30 novembre 1983, n. 86: una esclusivamente amministrativa e l'altra, invece, legislativa. Secondo questa distinzione, i vizi della delibera di adozione del piano di parco assunta dall'ente gestore e della delibera di modifiche da parte della Giunta regionale, nonche' le eventuali violazioni dello specifico procedimento di formazione, adozione, verifica e partecipazione, in quanto attinenti alla fase amministrativa del procedimento, non sono sottratte all'ordinario sindacato giurisdizionale sulle scelte che incidano immediatamente su posizioni giuridiche soggettive, mentre la fase legislativa - in cui gia' la presentazione da parte della stessa Giunta regionale del progetto di legge di approvazione del piano e' atto che assume il valore di formale iniziativa - non puo', al contrario di quella precedente, essere oggetto del sindacato diretto del giudice amministrativo, ed e' soggetta solo al controllo di costituzionalita' attraverso la verifica dei vizi tipici delle leggi, compresi quelli procedimentali. Con la conseguenza che una pronuncia di annullamento del giudice amministrativo su tale atto costituisce senza dubbio, con riferimento al procedimento legislativo regionale, menomazione della sfera di attribuzione della Regione.
- Riguardo alla legge n. 86 del 1983 e ad altre, anche piu' recenti, leggi della Regione Lombardia in materia di piani generali delle aree regionali protette, v. S. n. 225/1999. Sui vincoli e limiti, derivanti immediatamente e direttamente, anche per i privati, dai piani di coordinamento di parco regionale, v., inoltre, in particolare, S. n. 143/1989.
A decisione del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla sentenza del T.A.R. della Lombardia, sezione II, n. 1738, dell'8 ottobre 1997, deve dichiararsi che spetta allo Stato, e per esso al giudice amministrativo, il potere - esercitato con l'impugnata sentenza - di annullare le delibere della Giunta regionale della Lombardia n. 67573, del 10 aprile 1995, e n. 9480, del 1^ marzo 1996, relative alla verifica e alle modificazioni del Piano di coordinamento del Parco agricolo sud di Milano, in accoglimento di ricorsi proposti da soggetti immediatamente lesi dall'applicazione delle adottate misure di salvaguardia, ma, al tempo stesso, che non spetta allo Stato, e per esso al giudice amministrativo, il potere - anch'esso esercitato con l'impugnata sentenza - di annullare l'altra delibera della Giunta (n. 9479, del 1^ marzo 1996) - di approvazione e trasmissione al Consiglio regionale del progetto di legge per l'approvazione del Piano. Con conseguente annullamento, nella sola parte relativa a tale ultima delibera, della decisione del T.A.R.. Il proposto conflitto riguarda infatti due fasi autonome, aventi natura e finalita' diverse, del dettagliato speciale procedimento per la formazione, l'adozione, la verifica e l'approvazione del piano territoriale di coordinamento dei parchi regionali, che il legislatore regionale della Lombardia, con una scelta suscettibile di interpretazione tale da raggiungere un risultato del tutto corretto sul piano costituzionale, ha previsto con la legge - alla quale sia le delibere della Giunta, sia la decisione del T.A.R. fanno continuo riferimento - 30 novembre 1983, n. 86: una esclusivamente amministrativa e l'altra, invece, legislativa. Secondo questa distinzione, i vizi della delibera di adozione del piano di parco assunta dall'ente gestore e della delibera di modifiche da parte della Giunta regionale, nonche' le eventuali violazioni dello specifico procedimento di formazione, adozione, verifica e partecipazione, in quanto attinenti alla fase amministrativa del procedimento, non sono sottratte all'ordinario sindacato giurisdizionale sulle scelte che incidano immediatamente su posizioni giuridiche soggettive, mentre la fase legislativa - in cui gia' la presentazione da parte della stessa Giunta regionale del progetto di legge di approvazione del piano e' atto che assume il valore di formale iniziativa - non puo', al contrario di quella precedente, essere oggetto del sindacato diretto del giudice amministrativo, ed e' soggetta solo al controllo di costituzionalita' attraverso la verifica dei vizi tipici delle leggi, compresi quelli procedimentali. Con la conseguenza che una pronuncia di annullamento del giudice amministrativo su tale atto costituisce senza dubbio, con riferimento al procedimento legislativo regionale, menomazione della sfera di attribuzione della Regione.
- Riguardo alla legge n. 86 del 1983 e ad altre, anche piu' recenti, leggi della Regione Lombardia in materia di piani generali delle aree regionali protette, v. S. n. 225/1999. Sui vincoli e limiti, derivanti immediatamente e direttamente, anche per i privati, dai piani di coordinamento di parco regionale, v., inoltre, in particolare, S. n. 143/1989.
Atti oggetto del giudizio
sentenza TAR Lombardia
08/10/1997
n. 1738
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 121
Costituzione
art. 122
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Lombardia
n. 0
art. 0