Sentenza 227/1999 (ECLI:IT:COST:1999:227)
Massima numero 24778
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
07/06/1999; Decisione del
07/06/1999
Deposito del 11/06/1999; Pubblicazione in G. U. 16/06/1999
Massime associate alla pronuncia:
24779
Titolo
SENT. 227/99 A. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI AMMESSI A SPECIALE PROGRAMMA DI PROTEZIONE - NECESSARIA REVOCA, SECONDO L'INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA ACCOLTA DAL GIUDICE 'A QUO', IN CASO DI CESSAZIONE, ANCHE SE NON PER COLPA DELL'INTERESSATO, DEL PROGRAMMA DI PROTEZIONE, DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE, O DEI BENEFICI EQUIPARATI, GIA' CONCESSIGLI, IN DEROGA ALLE NORME VIGENTI, IN QUANTO COLLABORATORE DI GIUSTIZIA - PROSPETTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA E INVIOLABILITA' DELLA LIBERTA' PERSONALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 227/99 A. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI AMMESSI A SPECIALE PROGRAMMA DI PROTEZIONE - NECESSARIA REVOCA, SECONDO L'INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA ACCOLTA DAL GIUDICE 'A QUO', IN CASO DI CESSAZIONE, ANCHE SE NON PER COLPA DELL'INTERESSATO, DEL PROGRAMMA DI PROTEZIONE, DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE, O DEI BENEFICI EQUIPARATI, GIA' CONCESSIGLI, IN DEROGA ALLE NORME VIGENTI, IN QUANTO COLLABORATORE DI GIUSTIZIA - PROSPETTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA E INVIOLABILITA' DELLA LIBERTA' PERSONALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, comma terzo, e 13 Cost., nei confronti dell'art. 13-ter del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, in legge 15 marzo 1991, n. 82) aggiunto dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito a sua volta, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356), in quanto, in forza di esso, nei riguardi dei condannati ammessi al previsto programma speciale di protezione, secondo l'opzione ermeneutica fatta propria dal giudice 'a quo', la sopravvenuta revoca del programma di protezione, anche se non per fatti colposi, comporterebbe anche la revoca della misura alternativa alla detenzione e dei benefici equiparati, di cui il condannato, in base al regime derogatorio previsto per i collaboratori di giustizia, aveva potuto in precedenza godere. La disposizione censurata, infatti, quale che ne sia l'interpretazione, non presenta i vizi di costituzionalita' denunciati. Atteso che, anche a voler condividere l'interpretazione adottata dall'autorita' rimettente, non si avrebbe comunque lesione ne' del principio della inviolabilita' della liberta' personale, - che e' palesemente estraneo al caso in questione, trattandosi di esecuzione di pena conseguente a sentenza di condanna - ne' del principio della finalita' rieducativa della pena, in quanto la revoca delle misure alternative e dei benefici equiparati troverebbe pur sempre la sua ragion d'essere nel venir meno dell'atto presupposto, il che darebbe ragione anche del contestato medesimo trattamento riservato agli ex collaboratori di giustizia sia nel caso di revoca cosiddetta "incolpevole" del programma di protezione, sia nel caso di revoca per fatto ad essi imputabile.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, comma terzo, e 13 Cost., nei confronti dell'art. 13-ter del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, in legge 15 marzo 1991, n. 82) aggiunto dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito a sua volta, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356), in quanto, in forza di esso, nei riguardi dei condannati ammessi al previsto programma speciale di protezione, secondo l'opzione ermeneutica fatta propria dal giudice 'a quo', la sopravvenuta revoca del programma di protezione, anche se non per fatti colposi, comporterebbe anche la revoca della misura alternativa alla detenzione e dei benefici equiparati, di cui il condannato, in base al regime derogatorio previsto per i collaboratori di giustizia, aveva potuto in precedenza godere. La disposizione censurata, infatti, quale che ne sia l'interpretazione, non presenta i vizi di costituzionalita' denunciati. Atteso che, anche a voler condividere l'interpretazione adottata dall'autorita' rimettente, non si avrebbe comunque lesione ne' del principio della inviolabilita' della liberta' personale, - che e' palesemente estraneo al caso in questione, trattandosi di esecuzione di pena conseguente a sentenza di condanna - ne' del principio della finalita' rieducativa della pena, in quanto la revoca delle misure alternative e dei benefici equiparati troverebbe pur sempre la sua ragion d'essere nel venir meno dell'atto presupposto, il che darebbe ragione anche del contestato medesimo trattamento riservato agli ex collaboratori di giustizia sia nel caso di revoca cosiddetta "incolpevole" del programma di protezione, sia nel caso di revoca per fatto ad essi imputabile.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
15/01/1991
n. 8
art. 13
co. 0
legge
15/03/1991
n. 82
art. 0
co. 0
decreto-legge
08/06/1992
n. 306
art. 0
co. 0
legge
07/08/1992
n. 356
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte