Sentenza 227/1999 (ECLI:IT:COST:1999:227)
Massima numero 24779
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
07/06/1999; Decisione del
07/06/1999
Deposito del 11/06/1999; Pubblicazione in G. U. 16/06/1999
Massime associate alla pronuncia:
24778
Titolo
SENT. 227/99 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI AMMESSI A SPECIALE PROGRAMMA DI PROTEZIONE - PROVVEDIMENTI DA ASSUMERSI, NEI LORO CONFRONTI, IN MATERIA DI MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E BENEFICI EQUIPARATI - COMPETENZA TERRITORIALE ESCLUSIVA, SECONDO L'INTERPRETAZIONE DATA ALLA NORMA IMPUGNATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE, PER EFFETTO DELLA OBBLIGATORIA ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO LA COMMISSIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE, DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA, DIVIETO DI ISTITUZIONE DI GIUDICI STRAORDINARI O SPECIALI E GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 227/99 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI AMMESSI A SPECIALE PROGRAMMA DI PROTEZIONE - PROVVEDIMENTI DA ASSUMERSI, NEI LORO CONFRONTI, IN MATERIA DI MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E BENEFICI EQUIPARATI - COMPETENZA TERRITORIALE ESCLUSIVA, SECONDO L'INTERPRETAZIONE DATA ALLA NORMA IMPUGNATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE, PER EFFETTO DELLA OBBLIGATORIA ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO LA COMMISSIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE, DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA, DIVIETO DI ISTITUZIONE DI GIUDICI STRAORDINARI O SPECIALI E GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 3, 27, terzo comma, e 25, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 13-ter, comma terzo, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito con modificazioni in legge 15 marzo 1991, n. 82) aggiunto dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356) in quanto, per i provvedimenti di ammissione a misure alternative alla detenzione e a benefici equiparati, adottabili, in deroga alle norme vigenti, nei confronti dei collaboratori di giustizia titolari di speciale programma di protezione, secondo l'interpretazione data dalla Corte di cassazione, per effetto dell'elezione di domicilio, presso la sede della Commissione centrale per i servizi di protezione, prevista come obbligatoria dall'art. 12, comma terzo, dello stesso decreto-legge, e' territorialmente competente, in ogni caso, il Tribunale di sorveglianza di Roma. Invero, - a parte che la previsione d'una speciale competenza territoriale "centralizzata" non e' mai stata ritenuta dalla Corte in contrasto con il principio del divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali - va considerato che tale competenza, nel caso, risponde alla necessita' di garantire la maggiore protezione possibile ai collaboratori di giustizia, impedendo che si possa risalire al luogo ove sono ristretti o comunque sottoposti a regime protettivo. Ne' quindi puo' dirsi leso il principio della efficacia rieducativa della pena, posto che la Commissione centrale per i servizi di protezione e' in grado di fornire ogni chiarimento agli organi giurisdizionali preposti alla sorveglianza, ma anche perche' questi ultimi possono avvalersi di tutte le articolazioni degli istituti penitenziari per l'osservazione del percorso rieducativo dei collaboratori detenuti in strutture carcerarie non comprese nella circoscrizione dell'ufficio romano. Neppure, infine, sussiste violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, poiche' nella norma impugnata - come richiesto dal precetto costituzionale - il giudice risulta istituito in base a criteri generali fissati, in anticipo, rispetto a fattispecie astratte e non in vista di determinate controversie, e non puo' aver peso in contrario il rilievo - non riferibile all'organo giurisdizionale - che la Commissione centrale per i servizi di protezione ha attualmente sede in Roma per una scelta dell'amministrazione dell'interno.
- Su questioni sollevate in passato riguardo alla compatibilita' della previsione di organi giurisdizionali "centralizzati" con il divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali, cfr., tra le altre, S. nn. 336/1995, 231/1994, 369/1993 e 189/1992.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 3, 27, terzo comma, e 25, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 13-ter, comma terzo, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito con modificazioni in legge 15 marzo 1991, n. 82) aggiunto dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356) in quanto, per i provvedimenti di ammissione a misure alternative alla detenzione e a benefici equiparati, adottabili, in deroga alle norme vigenti, nei confronti dei collaboratori di giustizia titolari di speciale programma di protezione, secondo l'interpretazione data dalla Corte di cassazione, per effetto dell'elezione di domicilio, presso la sede della Commissione centrale per i servizi di protezione, prevista come obbligatoria dall'art. 12, comma terzo, dello stesso decreto-legge, e' territorialmente competente, in ogni caso, il Tribunale di sorveglianza di Roma. Invero, - a parte che la previsione d'una speciale competenza territoriale "centralizzata" non e' mai stata ritenuta dalla Corte in contrasto con il principio del divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali - va considerato che tale competenza, nel caso, risponde alla necessita' di garantire la maggiore protezione possibile ai collaboratori di giustizia, impedendo che si possa risalire al luogo ove sono ristretti o comunque sottoposti a regime protettivo. Ne' quindi puo' dirsi leso il principio della efficacia rieducativa della pena, posto che la Commissione centrale per i servizi di protezione e' in grado di fornire ogni chiarimento agli organi giurisdizionali preposti alla sorveglianza, ma anche perche' questi ultimi possono avvalersi di tutte le articolazioni degli istituti penitenziari per l'osservazione del percorso rieducativo dei collaboratori detenuti in strutture carcerarie non comprese nella circoscrizione dell'ufficio romano. Neppure, infine, sussiste violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, poiche' nella norma impugnata - come richiesto dal precetto costituzionale - il giudice risulta istituito in base a criteri generali fissati, in anticipo, rispetto a fattispecie astratte e non in vista di determinate controversie, e non puo' aver peso in contrario il rilievo - non riferibile all'organo giurisdizionale - che la Commissione centrale per i servizi di protezione ha attualmente sede in Roma per una scelta dell'amministrazione dell'interno.
- Su questioni sollevate in passato riguardo alla compatibilita' della previsione di organi giurisdizionali "centralizzati" con il divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali, cfr., tra le altre, S. nn. 336/1995, 231/1994, 369/1993 e 189/1992.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
15/01/1991
n. 8
art. 13
co. 0
legge
15/03/1991
n. 82
art. 0
co. 0
decreto-legge
08/06/1992
n. 306
art. 0
co. 0
legge
07/08/1992
n. 356
art. 0
co. 0
decreto-legge
08/06/1992
n. 306
art. 12
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 102
co. 1
Costituzione
art. 102
co. 2
Altri parametri e norme interposte