Sentenza 228/1999 (ECLI:IT:COST:1999:228)
Massima numero 24741
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  07/06/1999;  Decisione del  07/06/1999
Deposito del 11/06/1999; Pubblicazione in G. U. 16/06/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 228/99. PROCESSO PENALE - INDAGATO INFERMO DI MENTE SOCIALMENTE PERICOLOSO - APPLICABILITA' DELLA MISURA DI SICUREZZA PROVVISORIA DEL RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO OPPURE DELLA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN IDONEA STRUTTURA DEL SERVIZIO PSICHIATRICO OSPEDALIERO - LAMENTATA ATTRIBUZIONE AL PUBBLICO MINISTERO DEL POTERE DI SCELTA CIRCA LA MISURA DA RICHIEDERE AL GIUDICE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI INTERPRETATIVI - NON FONDATEZZA.

Testo
Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 206 e 222, comma 1, cod. pen., e degli artt. 312 e 313 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono, in caso di accertata infermita' di mente dell'imputato che sia anche socialmente pericoloso, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario se il p.m. ne faccia richiesta, in quanto esse muovono da erronei presupposti interpretativi: e cio', sia per quanto attiene all'ambito dei poteri e doveri del giudice in presenza di una richiesta di applicazione provvisoria di misura di sicurezza, relativamente ai quali il giudice non e' vincolato ne' ai risultati delle perizie, ne' alla richiesta del p.m., che e', si', presupposto inderogabile sul piano processuale per abilitare il giudice a disporre l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza (art. 312 cod. proc. pen.), ma non obbliga menomamente il giudice stesso ad esimersi dal giudizio che a lui solo spetta, secondo quanto stabilito dall'art. 313 cod. proc. pen.; sia per quanto attiene ai presupposti della specifica disciplina di cui all'art. 73 cod. proc. pen.; relativamente ai quali non sussiste alcuna identita' di presupposti dell'istituto prefigurato nell'art. 73 e di quello dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza quando la misura consiste nell'internamento in un ospedale psichiatrico giudiziario, neppure per quanto riguarda la pericolosita' sociale dell'imputato.

- S. nn. 340/1992, 41/1993.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n. 0  art. 206  co. 0

codice penale    n. 0  art. 222  co. 1

codice di procedura penale    n. 0  art. 312  co. 0

codice di procedura penale    n. 0  art. 313  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte

codice di procedura penale (nuovo)    n. 0  art. 73