Ordinanza 231/1999 (ECLI:IT:COST:1999:231)
Massima numero 24745
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  07/06/1999;  Decisione del  07/06/1999
Deposito del 11/06/1999; Pubblicazione in G. U. 16/06/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 231/99. GRATUITO PATROCINIO - ISTANZA - NECESSITA' DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'INTERESSATO A PENA DI INAMMISSIBILITA' - POSSIBILITA' DI SOTTOSCRIZIONE ANCHE PER IL DIFENSORE O PER I FAMILIARI - MANCATA ESTENSIONE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA, NONCHE' VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEI NON ABBIENTI - RITENUTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' DELLA RETRIBUZIONE ALLA QUANTITA' E QUALITA' DELLE PRESTAZIONI SVOLTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217 l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilita', non essendo tale attivita' delegabile al difensore, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimita'; ed altresi' che l'autocertificazione dell'interessato ha un ruolo centrale nel sistema della predetta legge in tutto rispondente alle esigenze di una tutela la piu' sollecita possibile del diritto di difesa dei non abbienti, poiche' e' in base ad essa che il giudice, mediante semplice riscontro formale, ammette l'istante al patrocinio a spese dello Stato, senza alcuna verifica o controllo preventivi - una sentenza della Corte che accogliesse la doglianza del giudice 'a quo' ed eliminasse quindi la necessita' della sottoscrizione di colui che chiede di essere ammesso al gratuito patrocinio, comporterebbe uno stravolgimento dell'equilibrata scelta del legislatore, giacche' gli strumenti surrogatori suggeriti dal rimettente,quali la sottoscrizione del difensore o di un familiare, non sarebbero assistiti dalla medesima garanzia rappresentata dalla piena assunzione di responsabilita' penale dell'interessato per l'ipotesi di non veridicita'. Del resto, va anche rilevato che l'interessato ha comunque l'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente gli sia stato nominato d'ufficio (art. 31 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, e art. 8 della legge n. 217 del 1990), e che la sua presumibile non solvibilita' costituisce un inconveniente al quale non e' possibile ovviare consentendo al difensore di sottoscrivere istanze e dichiarazioni che nel vigente sistema processuale sono ragionevolmente configurate come strettamente riservate alla parte.

- Sul <>, cfr., 'ex multis', S. n. 144/1992, nonche' O. nn. 244/1998 e 386/1998.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/07/1990  n. 217  art. 2  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 24  co. 3

Costituzione  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte