Ordinanza 232/1999 (ECLI:IT:COST:1999:232)
Massima numero 24782
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
07/06/1999; Decisione del
07/06/1999
Deposito del 11/06/1999; Pubblicazione in G. U. 16/06/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 232/99. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - GIUDICE CHE, PER LA RITENUTA GRAVITA' DEL FATTO E LA RITENUTA PERMANENZA DELLE CONSEGUENZE DANNOSE O PERICOLOSE DELLO STESSO, NON ABBIA ACCOLTO LA RICHIESTA DI OBLAZIONE PRESENTATA DALL'IMPUTATO PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO - INCOMPATIBILITA' ALLE FUNZIONI DI GIUDIZIO - MANCATA PREVISIONE - PROSPETTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO PREVISTO IN ANALOGHE IPOTESI, CON INCIDENZA SUL PROCESSO FORMATIVO DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE E SUL PRINCIPIO DI TERZIETA' SANCITO DALLA LEGGE DI DELEGA - INSUSSISTENZA - RIBADITA ININFLUENZA SULL'IMPARZIALITA' DEL GIUDICE DI PRECEDENTI VALUTAZIONI DELLO STESSO SUL MERITO DEI FATTI, SE COMPIUTE NELLA STESSA FASE DEL PROCEDIMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 232/99. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - GIUDICE CHE, PER LA RITENUTA GRAVITA' DEL FATTO E LA RITENUTA PERMANENZA DELLE CONSEGUENZE DANNOSE O PERICOLOSE DELLO STESSO, NON ABBIA ACCOLTO LA RICHIESTA DI OBLAZIONE PRESENTATA DALL'IMPUTATO PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO - INCOMPATIBILITA' ALLE FUNZIONI DI GIUDIZIO - MANCATA PREVISIONE - PROSPETTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO PREVISTO IN ANALOGHE IPOTESI, CON INCIDENZA SUL PROCESSO FORMATIVO DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE E SUL PRINCIPIO DI TERZIETA' SANCITO DALLA LEGGE DI DELEGA - INSUSSISTENZA - RIBADITA ININFLUENZA SULL'IMPARZIALITA' DEL GIUDICE DI PRECEDENTI VALUTAZIONI DELLO STESSO SUL MERITO DEI FATTI, SE COMPIUTE NELLA STESSA FASE DEL PROCEDIMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 76 (in relazione all'art. 2 nn. 67 e 103, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81) Cost., nei confronti dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento, del pretore che, in considerazione della permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato e della ritenuta gravita' del fatto - che, secondo i giudici 'a quibus' presuppongono una valutazione di merito - non abbia accolto la richiesta di oblazione presentata dall'imputato prima dell'apertura del dibattimento, ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen.. Le piu' recenti pronunce della Corte costituzionale con le quali - in base alla duplice esigenza, tra l'altro, di evitare una "assurda frammentazione del procedimento mediante l'attribuzione a ciascun segmento di esso ad un giudice diverso", e di non attribuire alle parti, attraverso la proposizione e la riproposizione di domande sino all'inizio della discussione finale del dibattimento, "la potesta' di determinare l'incompatibilita' nel corso di un giudizio nel quale il giudice e' gia' investito" - si e' ripetutamente affermato che l'imparzialita' del giudice non e' pregiudicata da una valutazione, anche di merito, se compiuta all'interno della medesima fase del procedimento, consentono infatti di ritenere superate le conclusioni a cui si pervenne (riguardo alla incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che prima dell'apertura del dibattimento avesse respinto la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti) nella sentenza n. 186 del 1992.
- Nello stesso senso, S. nn. 448/1995, 177/1996, 267/1996 e 51/1997, e O. nn. 24/1996 e 206/1998. V. anche, oltre S. n. 186/1992 (gia' citata nel testo), S. n. 453/1994, con la quale l'avvenuto rigetto dell'istanza di oblazione fu ritenuto causa di incompatibilita' alle funzioni di giudizio, ma in quanto disposto (dal giudice per le indagini preliminari) in una diversa fase del procedimento.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 76 (in relazione all'art. 2 nn. 67 e 103, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81) Cost., nei confronti dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento, del pretore che, in considerazione della permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato e della ritenuta gravita' del fatto - che, secondo i giudici 'a quibus' presuppongono una valutazione di merito - non abbia accolto la richiesta di oblazione presentata dall'imputato prima dell'apertura del dibattimento, ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen.. Le piu' recenti pronunce della Corte costituzionale con le quali - in base alla duplice esigenza, tra l'altro, di evitare una "assurda frammentazione del procedimento mediante l'attribuzione a ciascun segmento di esso ad un giudice diverso", e di non attribuire alle parti, attraverso la proposizione e la riproposizione di domande sino all'inizio della discussione finale del dibattimento, "la potesta' di determinare l'incompatibilita' nel corso di un giudizio nel quale il giudice e' gia' investito" - si e' ripetutamente affermato che l'imparzialita' del giudice non e' pregiudicata da una valutazione, anche di merito, se compiuta all'interno della medesima fase del procedimento, consentono infatti di ritenere superate le conclusioni a cui si pervenne (riguardo alla incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che prima dell'apertura del dibattimento avesse respinto la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti) nella sentenza n. 186 del 1992.
- Nello stesso senso, S. nn. 448/1995, 177/1996, 267/1996 e 51/1997, e O. nn. 24/1996 e 206/1998. V. anche, oltre S. n. 186/1992 (gia' citata nel testo), S. n. 453/1994, con la quale l'avvenuto rigetto dell'istanza di oblazione fu ritenuto causa di incompatibilita' alle funzioni di giudizio, ma in quanto disposto (dal giudice per le indagini preliminari) in una diversa fase del procedimento.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 34
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 n. 67
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 n.103