Ordinanza 233/1999 (ECLI:IT:COST:1999:233)
Massima numero 24749
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  07/06/1999;  Decisione del  07/06/1999
Deposito del 11/06/1999; Pubblicazione in G. U. 16/06/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 233/99. AMBIENTE (TUTELA DELL') - RIFIUTI - RIFIUTI PERICOLOSI - SMALTIMENTO - CONDOTTA GIA' PUNITA COME CONTRAVVENZIONE DALL'ART. 25, PRIMO COMMA, DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1982, N. 915, E COSTITUENTE ANCORA REATO, A PARERE DEL GIUDICE 'A QUO' - RITENUTA SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI NEL TEMPO - LAMENTATA PREVISIONE DI UN DIVERSO TRATTAMENTO DI FATTISPECIE IDENTICHE - ASSERITA INTRODUZIONE DI <>, AL DI FUORI DEI PRESUPPOSTI DI COMPETENZA E DI PROCEDIMENTO STABILITI DALLA COSTITUZIONE - MANCATA INDICAZIONE DELLA NORMA SOPRAVVENUTA - QUESTIONE IN PARTE CONTRADDITTORIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto - premesso che il giudice ' a quo' ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 79 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), affermando di dover giudicare su una condotta costituente ancora reato, in ordine alla quale si sarebbe verificata una successione di leggi penali nel tempo, ma non ha indicato quale sia la norma sopravvenuta che prevede tuttora come reato detta condotta: il che configura gia' un difetto di motivazione sulla rilevanza - il predetto giudice incorre in un manifesto equivoco laddove attribuisce alla disposizione impugnata il significato di imporre al giudice, qualora non pervenga ad un provvedimento di archiviazione o ad una pronuncia di proscioglimento, di trasmettere gli atti all'autorita' amministrativa anche nelle ipotesi nelle quali il fatto contestato non costituisca attualmente illecito amministrativo, ma sia ancora previsto come reato. Peraltro, la questione sollevata risulta in parte contraddittoria, perche', da un lato, il rimettente assume l'illegittimita' della norma impugnata per contrasto con l'art. 79 Cost., dall'altro lato, evocando l'art. 3 Cost. sul presupposto che il richiamo testuale ai <> comporti irragionevolmente l'applicabilita' della stessa ai soli procedimenti nella fase delle indagini, sembra chiederne l'estensione ai procedimenti pervenuti alla fase del dibattimento.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  05/02/1997  n. 22  art. 55  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 79

Altri parametri e norme interposte