Ordinanza 234/1999 (ECLI:IT:COST:1999:234)
Massima numero 24800
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  07/06/1999;  Decisione del  07/06/1999
Deposito del 11/06/1999; Pubblicazione in G. U. 16/06/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 234/99. PARCHI E RISERVE NATURALI - REGIONE LOMBARDIA - CONSENTITO ESERCIZIO DI ATTIVITA' VENATORIA, IN BASE A NORME TRANSITORIE DI LEGGI MODIFICATIVE DELLA PREVIGENTE DISCIPLINA DELLE AREE REGIONALI PROTETTE, IN ALCUNE ZONE DEI PARCHI DELL'OGLIO SUD, DELL'ADDA NORD, DELL'ALTO GARDA BRESCIANO E DELLE OROBIE VALTELLINESI - RICORSI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ESAMINATI IN UNICO GIUDIZIO - RILEVATA VIOLAZIONE DEI DIVIETI DI CACCIA STABILITI DALLE LEGGI QUADRO SULLE AREE PROTETTE E SULLA CACCIA, CON CONSEGUENTE DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - SUCCESSIVA RINUNCIA AI RICORSI - EFFICACIA IMMEDIATA DELLA STESSA, IN MANCANZA DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DELLA REGIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, con quattro ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, esaminati congiuntamente, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti di altrettante leggi della Regione Lombardia, riapprovate il 17 settembre 1997 contenenti norme transitorie riguardo ai parchi regionali dell'Oglio Sud, dell'Adda Nord, dell'Alto Garda bresciano e delle Orobie valtellinesi, in base all'assunto che, attraverso le modifiche apportate, con tali norme, nell'ambito della disciplina delle aree regionali protette, all'art. 13, comma 5, della legge regionale 8 novembre 1996, n. 32, si sarebbe consentito, in alcune aree dei suddetti parchi, l'esercizio della caccia, in contrasto con i divieti stabiliti in proposito dall'art. 22, comma 6, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e dall'art. 21, comma 1, lett. b) della legge quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, deve dichiararsi, a norma dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto il processo. L'Avvocatura dello Stato, infatti, dopo avere in un primo tempo richiesto - in considerazione della nuova normativa introdotta in materia della sopravvenuta legge regionale 17 ottobre 1997, n. 38 - che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, ha depositato, in prossimita' dell'udienza, atti di rinuncia a tutti i ricorsi, per il cui effetto estintivo, non essendosi la Regione Lombardia costituita in giudizio, non occorre accettazione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  17/09/1997  n. 0  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  06/12/1991  n. 394  art. 22    co. 6  

legge  11/02/1992  n. 157  art. 21    co. 1  lett. b)

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 25