Ordinanza 234/1999 (ECLI:IT:COST:1999:234)
Massima numero 24800
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
07/06/1999; Decisione del
07/06/1999
Deposito del 11/06/1999; Pubblicazione in G. U. 16/06/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 234/99. PARCHI E RISERVE NATURALI - REGIONE LOMBARDIA - CONSENTITO ESERCIZIO DI ATTIVITA' VENATORIA, IN BASE A NORME TRANSITORIE DI LEGGI MODIFICATIVE DELLA PREVIGENTE DISCIPLINA DELLE AREE REGIONALI PROTETTE, IN ALCUNE ZONE DEI PARCHI DELL'OGLIO SUD, DELL'ADDA NORD, DELL'ALTO GARDA BRESCIANO E DELLE OROBIE VALTELLINESI - RICORSI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ESAMINATI IN UNICO GIUDIZIO - RILEVATA VIOLAZIONE DEI DIVIETI DI CACCIA STABILITI DALLE LEGGI QUADRO SULLE AREE PROTETTE E SULLA CACCIA, CON CONSEGUENTE DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - SUCCESSIVA RINUNCIA AI RICORSI - EFFICACIA IMMEDIATA DELLA STESSA, IN MANCANZA DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DELLA REGIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO.
ORD. 234/99. PARCHI E RISERVE NATURALI - REGIONE LOMBARDIA - CONSENTITO ESERCIZIO DI ATTIVITA' VENATORIA, IN BASE A NORME TRANSITORIE DI LEGGI MODIFICATIVE DELLA PREVIGENTE DISCIPLINA DELLE AREE REGIONALI PROTETTE, IN ALCUNE ZONE DEI PARCHI DELL'OGLIO SUD, DELL'ADDA NORD, DELL'ALTO GARDA BRESCIANO E DELLE OROBIE VALTELLINESI - RICORSI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ESAMINATI IN UNICO GIUDIZIO - RILEVATA VIOLAZIONE DEI DIVIETI DI CACCIA STABILITI DALLE LEGGI QUADRO SULLE AREE PROTETTE E SULLA CACCIA, CON CONSEGUENTE DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - SUCCESSIVA RINUNCIA AI RICORSI - EFFICACIA IMMEDIATA DELLA STESSA, IN MANCANZA DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DELLA REGIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, con quattro ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, esaminati congiuntamente, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti di altrettante leggi della Regione Lombardia, riapprovate il 17 settembre 1997 contenenti norme transitorie riguardo ai parchi regionali dell'Oglio Sud, dell'Adda Nord, dell'Alto Garda bresciano e delle Orobie valtellinesi, in base all'assunto che, attraverso le modifiche apportate, con tali norme, nell'ambito della disciplina delle aree regionali protette, all'art. 13, comma 5, della legge regionale 8 novembre 1996, n. 32, si sarebbe consentito, in alcune aree dei suddetti parchi, l'esercizio della caccia, in contrasto con i divieti stabiliti in proposito dall'art. 22, comma 6, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e dall'art. 21, comma 1, lett. b) della legge quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, deve dichiararsi, a norma dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto il processo. L'Avvocatura dello Stato, infatti, dopo avere in un primo tempo richiesto - in considerazione della nuova normativa introdotta in materia della sopravvenuta legge regionale 17 ottobre 1997, n. 38 - che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, ha depositato, in prossimita' dell'udienza, atti di rinuncia a tutti i ricorsi, per il cui effetto estintivo, non essendosi la Regione Lombardia costituita in giudizio, non occorre accettazione.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, con quattro ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, esaminati congiuntamente, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti di altrettante leggi della Regione Lombardia, riapprovate il 17 settembre 1997 contenenti norme transitorie riguardo ai parchi regionali dell'Oglio Sud, dell'Adda Nord, dell'Alto Garda bresciano e delle Orobie valtellinesi, in base all'assunto che, attraverso le modifiche apportate, con tali norme, nell'ambito della disciplina delle aree regionali protette, all'art. 13, comma 5, della legge regionale 8 novembre 1996, n. 32, si sarebbe consentito, in alcune aree dei suddetti parchi, l'esercizio della caccia, in contrasto con i divieti stabiliti in proposito dall'art. 22, comma 6, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e dall'art. 21, comma 1, lett. b) della legge quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, deve dichiararsi, a norma dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto il processo. L'Avvocatura dello Stato, infatti, dopo avere in un primo tempo richiesto - in considerazione della nuova normativa introdotta in materia della sopravvenuta legge regionale 17 ottobre 1997, n. 38 - che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, ha depositato, in prossimita' dell'udienza, atti di rinuncia a tutti i ricorsi, per il cui effetto estintivo, non essendosi la Regione Lombardia costituita in giudizio, non occorre accettazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
17/09/1997
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1991
n. 394
art. 22
co. 6
legge 11/02/1992
n. 157
art. 21
co. 1 lett. b)
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 25