Ordinanza 240/1999 (ECLI:IT:COST:1999:240)
Massima numero 24784
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  07/06/1999;  Decisione del  07/06/1999
Deposito del 11/06/1999; Pubblicazione in G. U. 16/06/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 240/99. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE LAZIO - PERSONALE DEL RUOLO DELL'ISTITUTO PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI (IDISU) MESSO A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE O COMANDATO PRESSO ENTI DIPENDENTI, ENTI LOCALI O ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - PREVISTA POSSIBILITA', PER TALE PERSONALE, DI IMMISSIONE, A DOMANDA, NEI RUOLI DEGLI UFFICI REGIONALI E DEI PREDETTI ENTI - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO CON RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - LAMENTATA INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DELLA LEGGE STATALE, CHE PER IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE TRA COMPARTI DIVERSI RICHIEDE UN APPOSITO ACCORDO TRA LE AMMINISTRAZIONI, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE - SUCCESSIVA RINUNCIA DELLO STATO AL RICORSO, ACCETTATA DALLA REGIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 3, commi 3 e 4, della legge della Regione Lazio, riapprovata il 18 novembre 1998, in quanto, con lo stabilire che il personale del ruolo ISIDU (Istituto per il diritto agli studi universitari) messo a disposizione della Regione o comandato presso enti dipendenti, enti locali o altre pubbliche amministrazioni, puo' essere immesso, a domanda, rispettivamente nel ruolo del personale degli uffici regionali o nei ruoli dei predetti enti senza prevedere l'applicabilita' dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, - secondo il quale il trasferimento di personale tra comparti diversi richiede un apposito accordo tra le amministrazioni - disciplinerebbero una materia che non rientra nella competenza del legislatore regionale, deve dichiararsi, a norma dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto il processo. In seguito alla costituzione in giudizio della Regione - che ha eccepito l'inammissibilita' e comunque l'infondatezza del ricorso - l'Avvocatura generale dello Stato ha infatti depositato atto di rinuncia al ricorso, regolarmente accettata dalla Regione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  18/11/1998  n. 0  art. 2  co. 2

legge della Regione Lazio  18/11/1998  n. 0  art. 2  co. 3

legge della Regione Lazio  18/11/1998  n. 0  art. 3  co. 3

legge della Regione Lazio  18/11/1998  n. 0  art. 3  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/02/1993  n. 29  art. 33    co. 2  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 25