Sentenza 68/2022 (ECLI:IT:COST:2022:68)
Massima numero 44629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
24/02/2022; Decisione del
24/02/2022
Deposito del 11/03/2022; Pubblicazione in G. U. 16/03/2022
Massime associate alla pronuncia:
44630
Titolo
Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Illegittimità costituzionale consequenziale - Condizioni richieste nei giudizi in via principale - Norme avvinte da stretta dipendenza funzionale con quella impugnata o accessorie e prive di autonomia rispetto a essa. (Classif. 204003).
Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Illegittimità costituzionale consequenziale - Condizioni richieste nei giudizi in via principale - Norme avvinte da stretta dipendenza funzionale con quella impugnata o accessorie e prive di autonomia rispetto a essa. (Classif. 204003).
Testo
L'istituto della illegittimità costituzionale conseguenziale ex art. 27 della legge n. 87 del 1953 ha limiti ristretti di utilizzo nel giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale, potendo operare nelle ipotesi del tutto particolari in cui la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dovrebbe conseguenzialmente estendersi a disposizioni non impugnate ma avvinte da stretta ed esclusiva dipendenza funzionale con quella (sola) censurata, oppure a norme accessorie, prive di autonomo rilievo. (Precedenti: S. 77/2021 - mass. 43787; S. 245/2017 - mass. 40036; S. 36/2017 - mass. 39371).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27