Sentenza 241/1999 (ECLI:IT:COST:1999:241)
Massima numero 24907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  09/06/1999;  Decisione del  09/06/1999
Deposito del 17/06/1999; Pubblicazione in G. U. 23/06/1999
Massime associate alla pronuncia:  24906


Titolo
SENT. 241/99 B. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE - GIUDICE CHE IN UNA PRECEDENTE SENTENZA ABBIA GIA' VALUTATO IL MEDESIMO FATTO, OGGETTO DELL'ATTUALE GIUDIZIO, ANCHE SE IN RELAZIONE A REATO FORMALMENTE CONCORRENTE, AI FINI DELLA RESPONSABILITA' PENALE DI QUELLO STESSO IMPUTATO - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO NEI CONFRONTI DEL MEDESIMO IMPUTATO - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio del giusto processo, garantito dagli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato, il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, nei confronti di quello stesso imputato - in relazione ad un reato formalmente concorrente, ai sensi dell'art. 81, comma primo, cod. pen., con quello su cui e' chiamato a decidere - per il medesimo fatto. Invero, anche se, di regola, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, allorche' il pregiudizio alla terzieta'-imparzialita' del giudice deriva da atti compiuti in altro procedimento, si applicano le norme (artt. 36 e 37 cod. proc. pen.) concernenti la astensione e la ricusazione, nella fattispecie in oggetto, benche' la precedente sentenza sia stata pronunciata, appunto, in un diverso processo, va seguita la 'ratio decidendi' che e' alla base della sentenza n. 371 del 1996. Giacche', se la incompatibilita', come si e' deciso - anche allora in deroga alla suddetta regola - in quella sentenza, deve ritenersi estesa all'ipotesi in cui il giudice abbia pronunciato, o concorso a pronunciare una precedente sentenza, nella quale, per quello stesso fatto, siano state compiute valutazioni 'incidenter tantum' in ordine alla responsabilita' penale di un terzo estraneo al processo, non puo' non essere affermata, quale garanzia indefettibile della terzieta', la incompatibilita' del giudice che in una precedente sentenza abbia gia' valutato o concorso a valutare il medesimo fatto, ai fini della responsabilita' penale, non di un terzo, ma di quello stesso imputato. - V. la precedente massima, ed ancora S. n. 371/1996 gia' citata nel testo. red.: G. Leo rev.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte