Sentenza 242/1999 (ECLI:IT:COST:1999:242)
Massima numero 24908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
09/06/1999; Decisione del
09/06/1999
Deposito del 17/06/1999; Pubblicazione in G. U. 23/06/1999
Titolo
SENT. 242/99 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - EMOLUMENTI COMPRENSIVI DI QUOTE DI INDENNITA' INTEGRATIVA O DI INDENNITA' DI CONTINGENZA - PRECLUSIONE DI AUMENTI AUTOMATICI PER IL 1993 ED ANNI SUCCESSIVI - RITENUTA POSSIBILITA' CHE CIO' COMPORTI, PER IL LAVORO STRAORDINARIO (NELLA SPECIE: DI DIPENDENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO) UN COMPENSO ORARIO INFERIORE A QUELLO SPETTANTE PER IL LAVORO ORDINARIO - CONSEGUENTE DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO A GIUSTA RETRIBUZIONE - MOTIVAZIONE DELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE, IN PUNTO DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA, SOLO 'PER RELATIONEM' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 242/99 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - EMOLUMENTI COMPRENSIVI DI QUOTE DI INDENNITA' INTEGRATIVA O DI INDENNITA' DI CONTINGENZA - PRECLUSIONE DI AUMENTI AUTOMATICI PER IL 1993 ED ANNI SUCCESSIVI - RITENUTA POSSIBILITA' CHE CIO' COMPORTI, PER IL LAVORO STRAORDINARIO (NELLA SPECIE: DI DIPENDENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO) UN COMPENSO ORARIO INFERIORE A QUELLO SPETTANTE PER IL LAVORO ORDINARIO - CONSEGUENTE DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO A GIUSTA RETRIBUZIONE - MOTIVAZIONE DELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE, IN PUNTO DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA, SOLO 'PER RELATIONEM' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla manifesta infondatezza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 36 Cost., dell'art. 7, comma 5, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n 438, e dell'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica). Invero il giudice 'a quo' non ha esaustivamene prospettato i profili di conflitto tra la norma censurata e quella costituzionale, ma si e' limitato a fare ricorso ad una motivazione 'per relationem' con rinvio ad altri provvedimenti.
- Cfr., 'ex plurimis' S. nn. 79/1996, 451/1989, nonche' O. nn. 411/1994, 513/1993, 405/1991, nelle quali la Corte ha affermato che <> e che <>.
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla manifesta infondatezza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 36 Cost., dell'art. 7, comma 5, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n 438, e dell'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica). Invero il giudice 'a quo' non ha esaustivamene prospettato i profili di conflitto tra la norma censurata e quella costituzionale, ma si e' limitato a fare ricorso ad una motivazione 'per relationem' con rinvio ad altri provvedimenti.
- Cfr., 'ex plurimis' S. nn. 79/1996, 451/1989, nonche' O. nn. 411/1994, 513/1993, 405/1991, nelle quali la Corte ha affermato che <
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/09/1992
n. 384
art. 7
co. 5
legge
14/11/1992
n. 438
art. 0
co. 0
legge
24/12/1993
n. 537
art. 3
co. 36
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte