Sentenza 242/1999 (ECLI:IT:COST:1999:242)
Massima numero 24910
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  09/06/1999;  Decisione del  09/06/1999
Deposito del 17/06/1999; Pubblicazione in G. U. 23/06/1999
Massime associate alla pronuncia:  24908  24909


Titolo
SENT. 242/99 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - EMOLUMENTI COMPRENSIVI DI QUOTE DI INDENNITA' INTEGRATIVA O DI INDENNITA' DI CONTINGENZA - PRECLUSIONE DI AUMENTI AUTOMATICI PER IL 1993 ED ANNI SUCCESSIVI - RITENUTA POSSIBILITA' CHE CIO' COMPORTI PER IL LAVORO STRAORDINARIO (NELLA SPECIE DI DIPENDENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO) UN COMPENSO ORARIO INFERIORE A QUELLO SPETTANTE PER IL LAVORO ORDINARIO - CONSEGUENTE ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO A GIUSTA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - APPLICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA ALLE SOLE VOCI "INDICIZZATE" DELLA DINAMICA RETRIBUTIVA, MA NON ANCHE ALLE VOCI "CONTRATTATE" DA CUI DIPENDE LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 36 Cost., dell'art. 7, comma 5, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e pubblico impiego nonche' disposizioni fiscali) convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, impugnato in quanto, precludendo per il 1993 (con successiva proroga) la possibilita' di corrispondere aumenti automatici, consentirebbe che la retribuzione oraria dovuta per il lavoro straordinario (nella specie: dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato) sia inferiore a quella per il lavoro ordinario. Invero, posto che, anche in passato, il legislatore ha fatto ricorso a <> al dichiarato fine di contenere la dinamica salariale e prevenire effetti inflazionistici, e che norme del tenore di quella denunciata sarebbero in contrasto con il parametro costituzionale dedotto se consentissero di retribuire un'ora di lavoro straordinario in misura inferiore a quella prevista per un'ora di lavoro ordinario, e' tuttavia da escludersi che il censurato art. 7, comma 5, se rettamente inteso, dia luogo a tale conseguenza. Giacche', pur essendone stata prorogata l'efficacia (con l'art. 1, comma 166, della legge n. 662 del 1996) fino al 31 dicembre 1999, esso, riguardando soltanto gli aumenti conseguenti a indicizzazione, non puo' impedire che, nei casi in cui la dinamica retributiva sia agganciata non a voci indicizzate, ma a voci contrattate (come appunto nel caso del lavoro straordinario) la crescita di queste - che, non essendo stata prorogata l'efficacia, a differenza dall'art. 7, comma. 5, dell'art. 5, comma. 1, che originariamente la vietava, e' da ritenersi consentita - comporti un incremento anche del compenso per lavoro straordinario. E in questo senso, del resto, si e' consolidata, con riferimento a norme di contenuto identico a quelle della cui legittimita' costituzionale dubita il giudice 'a quo', la giurisprudenza della Corte di cassazione. Mentre, per quanto riguarda, in particolare, i ferrovieri, va rilevato che per essi il compenso del lavoro straordinario, determinandosi attraverso una maggiorazione del ventuno per cento di alcune delle voci che compongono la "retribuzione base" ordinaria, subisce, con l'aumento di tali voci - anche qui per il fatto che il legislatore non ha reiterato l'efficacia della norma preclusiva di nuove contrattazioni - un effetto di "trascinamento" che ne produce l'aumento. Restando peraltro impregiudicata la diversa questione circa la validita' di altre norme contenute nel C.C.N.L. dei ferrovieri in vigore all'epoca dei fatti che abbiano eventualmente impedito crescite, anche contrattate, del compenso del lavoro straordinario.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  19/09/1992  n. 384  art. 7  co. 5

legge  14/11/1992  n. 438  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte