Ordinanza 243/1999 (ECLI:IT:COST:1999:243)
Massima numero 24795
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  09/06/1999;  Decisione del  09/06/1999
Deposito del 17/06/1999; Pubblicazione in G. U. 23/06/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 243/99. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - INTERROGATORIO DELLA PERSONA IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE - OBBLIGO DI PROCEDERVI IMMEDIATAMENTE, PENA L'ESTINZIONE DELLA MISURA, ANCHE DOPO LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - MANCATA PREVISIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA, LIBERTA' PERSONALE E DIRITTO DI DIFESA - SOPRAVVENUTE INNOVAZIONI, PER EFFETTO DI SENTENZA DI PARZIALE LEGITTIMITA' E DI DECRETO-LEGGE CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, NELLA NORMATIVA IN OGGETTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI PER NECESSARIO RIESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Deve ordinarsi la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost., nei confronti degli artt. 294, comma 1, e 302, cod. proc. pen., in quanto non prevedono, riguardo alla persona in stato di custodia cautelare in carcere, anche dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, l'obbligo di procedere immediatamente, e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, all'interrogatorio, pena l'estinzione della adottata misura. In seguito alla sentenza n. 32 del 1999 - con cui la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittimo l'art. 294, comma 1 - e alla successiva emanazione del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 1999, n. 109) - il quale, dopo aver ridisegnato il regime dell'interrogatorio previsto dall'art. 294, in relazione alle diverse fasi del processo, e inserito, all'art. 4, due disposizioni transitorie, ha modificato, sotto vari altri aspetti, la precedente normativa - e' infatti necessario verificare se, alla stregua di tali sentenza e legge, la questione sia tuttora rilevante nei processi di provenienza.

- V. S. n. 32/1999 (gia' citata nel testo).

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 294  co. 1

codice di procedura penale    n. 0  art. 302  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte