Ordinanza 244/1999 (ECLI:IT:COST:1999:244)
Massima numero 24798
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  09/06/1999;  Decisione del  09/06/1999
Deposito del 17/06/1999; Pubblicazione in G. U. 23/06/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 244/99. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL GIUDICE DI PACE DI SCANDIANO, NEI CONFRONTI DEL PARLAMENTO, IN RELAZIONE AD ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675 (TUTELA DEL RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI), RITENUTE, PER VARIE OMISSIONI, LESIVE DELLA SFERA DI INDIPENDENZA DEI MAGISTRATI - ESAME DELIBATIVO - PROMOZIONE DEL GIUDIZIO, DA PARTE DEL RICORRENTE, NON NELL'ESERCIZIO DI FUNZIONI GIURISDIZIONALI, MA IN VESTE DI COORDINATORE DELL'UFFICIO - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Per difetto di legittimazione del ricorrente, va dichiarato inammissibile, in sede di prima e sommaria delibazione, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice di pace di Scandiano, nei confronti del Parlamento, con richiamo agli artt. 104, primo comma, 105, 81, primo comma, e 100, secondo comma, Cost., in relazione ad alcune disposizioni degli artt. 4, comma 2, 7, 28, 31, 32 e 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) per la mancata introduzione, in esse, sotto vari aspetti, di specifiche garanzie della sfera di indipendenza dei magistrati. In contrasto con i principi costantemente affermati dalla Corte costituzionale - secondo i quali, in relazione al carattere diffuso che contrassegna il potere di cui fanno parte e alla loro competenza a dichiararne definitivamente la volonta', legittimati ad essere parti dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, che li riguardano, sono i singoli organi giurisdizionali, limitatamente all'esercizio della loro attivita' giurisdizionale - nel caso di specie il giudice di pace ricorrente agisce infatti in qualita' di "coordinatore" dell'ufficio, alla stregua e con i poteri di cui all'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), e non nell'esercizio di funzioni giurisdizionali.

- V. O. n. 87/1978.

Atti oggetto del giudizio

legge  31/12/1996  n. 675  art. 4  co. 2

legge  31/12/1996  n. 675  art. 7  co. 0

legge  31/12/1996  n. 675  art. 28  co. 0

legge  31/12/1996  n. 675  art. 31  co. 0

legge  31/12/1996  n. 675  art. 32  co. 0

legge  31/12/1996  n. 675  art. 33  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 104  co. 1

Costituzione  art. 105

Costituzione  art. 81  co. 1

Costituzione  art. 100  co. 2

Altri parametri e norme interposte