Ordinanza 248/1999 (ECLI:IT:COST:1999:248)
Massima numero 24802
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
09/06/1999; Decisione del
09/06/1999
Deposito del 17/06/1999; Pubblicazione in G. U. 23/06/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 248/99. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ACQUISIZIONE DELLE PROVE - DICHIARAZIONI RESE IN PRECEDENZA AL PUBBLICO MINISTERO, ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SU DELEGA DEL PUBBLICO MINISTERO O AL GIUDICE, NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI O DELL'UDIENZA PRELIMINARE, DA IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO AVVALSOSI DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE - NUOVA NORMATIVA 'EX' LEGGE N. 267 DEL 1997 - CONSENTITA UTILIZZAZIONE DI TALI DICHIARAZIONI SOLO SULL'ACCORDO DELLE PARTI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - NON PREVISTA ESTENSIONE DELLA STESSA NEI GIUDIZI IN CORSO, AI CASI IN CUI DELLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI NON SIA STATA DATA ANCORA LETTURA - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATE, PER QUANTO RIGUARDA LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE, IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, E, PER QUANTO RIGUARDA LE ALTRE NORME, IN RIFERIMENTO, OLTRE CHE AI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA, ALLE GARANZIE DEL DIRITTO DI DIFESA, SOTTOPOSIZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE, FUNZIONE CONOSCITIVA DEL PROCESSO, INDEFETTIBILITA' DELLA GIURISDIZIONE, RISPONDENZA DELLE MOTIVAZIONI DELLE SENTENZE ALLE CONVINZIONI DEL DECIDENTE, OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - RILEVATA NECESSITA' DI UN RIESAME, ALLA LUCE DELLA NUOVA DISCIPLINA APPLICABILE IN MATERIA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ADDITIVI OPERATI CON LA SENTENZA N. 361 DEL 1998, DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI NEI PROCESSI DI PROVENIENZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI ALLE AUTORITA' RIMETTENTI.
ORD. 248/99. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ACQUISIZIONE DELLE PROVE - DICHIARAZIONI RESE IN PRECEDENZA AL PUBBLICO MINISTERO, ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SU DELEGA DEL PUBBLICO MINISTERO O AL GIUDICE, NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI O DELL'UDIENZA PRELIMINARE, DA IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO AVVALSOSI DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE - NUOVA NORMATIVA 'EX' LEGGE N. 267 DEL 1997 - CONSENTITA UTILIZZAZIONE DI TALI DICHIARAZIONI SOLO SULL'ACCORDO DELLE PARTI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - NON PREVISTA ESTENSIONE DELLA STESSA NEI GIUDIZI IN CORSO, AI CASI IN CUI DELLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI NON SIA STATA DATA ANCORA LETTURA - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATE, PER QUANTO RIGUARDA LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE, IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, E, PER QUANTO RIGUARDA LE ALTRE NORME, IN RIFERIMENTO, OLTRE CHE AI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA, ALLE GARANZIE DEL DIRITTO DI DIFESA, SOTTOPOSIZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE, FUNZIONE CONOSCITIVA DEL PROCESSO, INDEFETTIBILITA' DELLA GIURISDIZIONE, RISPONDENZA DELLE MOTIVAZIONI DELLE SENTENZE ALLE CONVINZIONI DEL DECIDENTE, OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - RILEVATA NECESSITA' DI UN RIESAME, ALLA LUCE DELLA NUOVA DISCIPLINA APPLICABILE IN MATERIA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ADDITIVI OPERATI CON LA SENTENZA N. 361 DEL 1998, DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI NEI PROCESSI DI PROVENIENZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI ALLE AUTORITA' RIMETTENTI.
Testo
Deve ordinarsi la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, 101, 102, 111 e 112 Cost., nei confronti dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui subordina all'accordo delle parti l'utilizzabilita', ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento della facolta' di non rispondere, e nella parte in cui consente al soggetto citato 'ex' art. 210 cod. proc. pen., che durante le indagini preliminari aveva inteso rispondere, di avvalersi della facolta' di non rendere dichiarazioni in dibattimento, nonche' in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, nella parte in cui non estende il regime transitorio - previsto dai commi 2 e 5 - ai giudizi in corso anche quando al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non sia stata ancora disposta la lettura delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 513 cod. proc. pen., che si avvalgono in dibattimento della facolta' di non rispondere. Sia per l'una che per l'altra delle su esposte questioni e' infatti necessario che si verifichi se, alla luce della nuova disciplina applicabile in materia a seguito della sentenza - pronunciata successivamente alla emissione delle ordinanze di rinvio - n. 361 del 1998, esse siano tuttora rilevanti nei processi di provenienza.
- V. S. n. 361/1998 (gia' citata nel testo).
Deve ordinarsi la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, 101, 102, 111 e 112 Cost., nei confronti dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui subordina all'accordo delle parti l'utilizzabilita', ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento della facolta' di non rispondere, e nella parte in cui consente al soggetto citato 'ex' art. 210 cod. proc. pen., che durante le indagini preliminari aveva inteso rispondere, di avvalersi della facolta' di non rendere dichiarazioni in dibattimento, nonche' in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, nella parte in cui non estende il regime transitorio - previsto dai commi 2 e 5 - ai giudizi in corso anche quando al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non sia stata ancora disposta la lettura delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 513 cod. proc. pen., che si avvalgono in dibattimento della facolta' di non rispondere. Sia per l'una che per l'altra delle su esposte questioni e' infatti necessario che si verifichi se, alla luce della nuova disciplina applicabile in materia a seguito della sentenza - pronunciata successivamente alla emissione delle ordinanze di rinvio - n. 361 del 1998, esse siano tuttora rilevanti nei processi di provenienza.
- V. S. n. 361/1998 (gia' citata nel testo).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 513
co. 2
legge
07/08/1997
n. 267
art. 0
co. 0
legge
07/08/1997
n. 267
art. 6
co. 1
legge
07/08/1997
n. 267
art. 6
co. 2
legge
07/08/1997
n. 267
art. 6
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte