Sentenza 252/1999 (ECLI:IT:COST:1999:252)
Massima numero 24780
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  11/06/1999;  Decisione del  11/06/1999
Deposito del 23/06/1999; Pubblicazione in G. U. 30/06/1999
Massime associate alla pronuncia:  24781


Titolo
SENT. 252/99 A. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - INSINDACABILITA' DEI PARLAMENTARI PER LE OPINIONI ESPRESSE NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI - COMPETENZA A PRONUNCIARSI AL RIGUARDO NELL'IPOTESI DI MUTAMENTO DELLA CAMERA DI APPARTENENZA DEL PARLAMENTARE - CRITERI DA OSSERVARSI IN BASE AI PRINCIPI COSTITUZIONALI - SPETTANZA DELLA COMPETENZA ALLA CAMERA DI CUI IL PARLAMENTARE E' COMPONENTE AL MOMENTO DEI FATTI PER CUI E' STATO CHIAMATO IN GIUDIZIO - COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE, 'EX OFFICIO', CIRCA I NECESSARI ACCERTAMENTI, QUANDO SORGA SUL PUNTO QUESTIONE IN GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE.

Testo
L'insindacabilita' dei parlamentari di cui all'art. 68, primo comma, Cost., essendo diretta a garantire, in via primaria, non gia' la persona del parlamentare, ma la liberta' e l'autonomia delle Camere, ed investendo - a parte i "voti dati" - le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ha necessariamente riguardo, sotto questo aspetto, alle funzioni esercitate dal deputato o dal senatore nel momento in cui le opinioni stesse vengono espresse, mentre non ha alcun rilievo - a differenza di quanto si verifica per la prerogativa di cui al secondo comma dell'art. 68 Cost. - la qualita' che il soggetto rivesta nel momento in cui e' chiamato in giudizio. E' pertanto alla Camera cui il parlamentare appartiene al momento del fatto, e ad essa sola, che competono - come appare del resto acquisito, dopo talune oscillazioni, nella stessa piu' recente prassi parlamentare - i poteri connessi alla prerogativa dell'insindacabilita', ed innanzi tutto il potere di valutare la riconducibilita' delle opinioni all'esercizio delle funzioni parlamentari. Di conseguenza, allorche', nell'ipotesi di mutamento della Camera di appartenenza del parlamentare, sorga questione, in sede di conflitto di attribuzione proposto innanzi alla Corte costituzionale, in seguito a deliberazione di insindacabilita' da parte di una delle Camere del Parlamento, sulla competenza di questa, o dell'altra Camera, a pronunciarsi al riguardo, i necessari accertamenti, incidendo sull'ammissibilita' del conflitto e, quindi, su materia sottratta al potere dispositivo delle parti, devono essere effettuati dalla Corte 'ex officio'.

- Per l'applicazione di tali principi, v. la seguente massima B.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte