Ordinanza 253/1999 (ECLI:IT:COST:1999:253)
Massima numero 24752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
11/06/1999; Decisione del
11/06/1999
Deposito del 23/06/1999; Pubblicazione in G. U. 30/06/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 253/99. SICUREZZA PUBBLICA - ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE - INIBIZIONE, SENZA LIMITI TEMPORALI, IN CASO DI CONDANNA PER IL DELITTO DI EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO - OMESSA PREVISIONE DELLA POSSIBILITA', DA PARTE DELLA P.A., DI GRADUAZIONE DELLA SANZIONE IN BASE ALLA GRAVITA' DEL FATTO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE CON RIFERIMENTO ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE RELATIVA A FATTISPECIE ANALOGHE - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO AL LAVORO E SUL PRINCIPIO DELLA TUTELA DEL LAVORO - RIFERIMENTO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 971/1988, 326/1995 E 141/1996 - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 253/99. SICUREZZA PUBBLICA - ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE - INIBIZIONE, SENZA LIMITI TEMPORALI, IN CASO DI CONDANNA PER IL DELITTO DI EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO - OMESSA PREVISIONE DELLA POSSIBILITA', DA PARTE DELLA P.A., DI GRADUAZIONE DELLA SANZIONE IN BASE ALLA GRAVITA' DEL FATTO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE CON RIFERIMENTO ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE RELATIVA A FATTISPECIE ANALOGHE - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO AL LAVORO E SUL PRINCIPIO DELLA TUTELA DEL LAVORO - RIFERIMENTO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 971/1988, 326/1995 E 141/1996 - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt 3, 4 e 35 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. c) l. 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), nella parte in cui preclude, senza limite temporale, lo svolgimento dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nei confronti di chi abbia riportato condanna per il delitto di emissione di assegno a vuoto, sia perche' non risulta illegittima, di per se', la previsione legislativa della condanna penale quale requisito negativo, atto a fungere da filtro per l'ammissione all'impiego; sia perche' non si puo' evocare il principio di gradualita' e articolazione con riguardo all'accertamento dei requisiti soggettivi di accesso, che devono essere definiti in termini univoci dal legislatore sia per l'impiego pubblico, sia per il lavoro privato soggetto ad autorizzazione amministrativa; sia, infine, perche' un intervento della Corte costituzionale, volto a limitare nel tempo la preclusione dell'attivita' professionale in esame, quale consegue alla condanna per il delitto di emissione di assegni a vuoto, e' impedito dal rilievo che il suo oggetto implica una ponderazione di merito riservata alla discrezionalita' del legislatore.
- S. nn.- 203 e 326/1995, 226, 249 e 405/1997.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt 3, 4 e 35 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. c) l. 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), nella parte in cui preclude, senza limite temporale, lo svolgimento dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nei confronti di chi abbia riportato condanna per il delitto di emissione di assegno a vuoto, sia perche' non risulta illegittima, di per se', la previsione legislativa della condanna penale quale requisito negativo, atto a fungere da filtro per l'ammissione all'impiego; sia perche' non si puo' evocare il principio di gradualita' e articolazione con riguardo all'accertamento dei requisiti soggettivi di accesso, che devono essere definiti in termini univoci dal legislatore sia per l'impiego pubblico, sia per il lavoro privato soggetto ad autorizzazione amministrativa; sia, infine, perche' un intervento della Corte costituzionale, volto a limitare nel tempo la preclusione dell'attivita' professionale in esame, quale consegue alla condanna per il delitto di emissione di assegni a vuoto, e' impedito dal rilievo che il suo oggetto implica una ponderazione di merito riservata alla discrezionalita' del legislatore.
- S. nn.- 203 e 326/1995, 226, 249 e 405/1997.
Atti oggetto del giudizio
legge
08/08/1991
n. 264
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte