Ordinanza 256/1999 (ECLI:IT:COST:1999:256)
Massima numero 24901
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  11/06/1999;  Decisione del  11/06/1999
Deposito del 23/06/1999; Pubblicazione in G. U. 30/06/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 256/99. CONTRATTI BANCARI - FACOLTA' DELLE BANCHE, CONVENUTA DALLE PARTI, DI MODIFICA UNILATERALE DEI TASSI, DEI PREZZI E DELLE ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI - COMUNICAZIONE AL CLIENTE DELLE VARIAZIONI SFAVOREVOLI NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI DAL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO - RITENUTO ECCESSO DI DELEGA - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile, perche' irrilevante nel giudizio 'a quo', la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. - in relazione all'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 - dell'art. 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385), che, nel disciplinare le attivita' svolte dalle banche e dagli intermediari finanziari, regola la facolta', convenuta dalle parti, di modifica unilaterale dei tassi, dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali, prevedendo che le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Dall'ordinanza di rimessione risulta infatti che, nella specie, la variazione sfavorevole al cliente deriverebbe non gia' dall'esercizio della facolta' di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, ma dal rischio economico di cambio che i contraenti hanno assunto stipulando il contratto di mutuo in ECU; ne', d'altra parte, l'ordinanza di rimessione chiarisce come possa essere qualificata modifica unilaterale delle condizioni contrattuali - la sola disciplinata dalla disposizione denunciata - la determinazione oggettiva, contrattualmente e preventivamente stabilita dalle parti, dell'ammontare del debito in una moneta il cui valore, ragguagliato in lire, puo' variare nel tempo.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  01/09/1993  n. 385  art. 118  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  19/02/1992  n. 142  art. 25