Sentenza 69/2022 (ECLI:IT:COST:2022:69)
Massima numero 44668
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  08/02/2022;  Decisione del  08/02/2022
Deposito del 15/03/2022; Pubblicazione in G. U. 16/03/2022
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Caccia - In genere - Termini per l'attività venatoria - Disciplina attratta nella competenza esclusiva statale in materia di tutela ambientale - Conseguente immodificabilità da parte di norme regionali della durata, a tutela del principio di conservazione delle specie (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione Liguria che stabilisce che per «arco temporale massimo», di cui alla legge n. 157 del 1992, si intende il numero complessivo di giornate di caccia fruibili nel corso della stagione venatoria per una determinata specie e che il divieto temporaneo di caccia sospenda il decorso dei termini). (Classif. 040001).

Testo

La disciplina dei termini per l'attività venatoria, di cui all'art. 18 della legge n. 157 del 1992, è attratta nella competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale, integrando tale disposizione il punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse all'esercizio dell'attività venatoria, con conseguente vincolo al suo rispetto per il legislatore regionale che non può derogare in peius i livelli di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema fissati dalla legislazione statale. (Precedenti citati: S. 16/2019 - mass. 41580; S. 7/2019 - mass. 40308, S. 174/2017 - mass. 40339; S. 303/2013 - mass. 37530 e 37535; S. 4/2000).


Se i termini dei periodi di caccia sono modificabili, non lo sono le relative durate, che non possono essere superiori a quelle stabilite, e che, comunque, non possono essere estese all'intera stagione venatoria. (Precedente: S. 113/2021 - mass. 43927).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., l'art. 29, comma 3, della legge reg. Liguria n. 32 del 2020 che ha inserito nell'art. 34 della legge reg. Liguria n. 29 del 1994 i commi 1-ter e 1-quater, ai sensi dei quali, rispettivamente, l'«arco temporale massimo» in cui è consentita l'attività venatoria - di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 157 del 1992 - va inteso come il numero complessivo di giornate di caccia fruibili nel corso della stagione venatoria, riferite ad una determinata specie, e il divieto temporaneo di caccia sospende il decorso dei termini, consentendo il recupero delle giornate di sospensione. La disciplina della durata del periodo di caccia - richiedendo la conservazione delle specie un periodo continuativo di "pacificazione venatoria" finalizzato alla riproduzione - rientra nella competenza esclusiva statale in materia ambientale; la norma regionale impugnata dal Governo, intervenendo su tale durata, viola pertanto l'indicata competenza, non potendo le Regioni né allungare né frammentare il periodo di caccia, con recuperi successivi alla data finale, senza incorrere in un abbassamento degli standard di tutela statali).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  29/12/2020  n. 32  art. 29  co. 3

legge della Regione Liguria  01/07/1994  n. 29  art. 34  co. 1

legge della Regione Liguria  01/07/1994  n. 29  art. 34  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 18    co. 1  

legge  11/02/1992  n. 157  art. 18    co. 2