Ordinanza 257/1999 (ECLI:IT:COST:1999:257)
Massima numero 24804
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  11/06/1999;  Decisione del  11/06/1999
Deposito del 23/06/1999; Pubblicazione in G. U. 30/06/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 257/99. IMPIEGO PUBBLICO - UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ILLECITI DISCIPLINARI - DECISIONI DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI SECONDO GRADO - RITENUTA QUALIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COME GIUDICE SPECIALE - POSSIBILITA' DI PROPORRE AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE CENTRALE ESCLUSIVAMENTE RICORSO PER CASSAZIONE - LAMENTATA ESCLUSIONE DEI RIMEDI GIURISDIZIONALI ORDINARI PREVISTI PER I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - QUESTIONE CONCERNENTE UNA NORMA GIA' DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA 'IN PARTE QUA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, premesso che, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Corte esaminando una questione identica, con la sentenza n. 394 del 1998 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; e' venuta meno la disposizione dalla quale derivava il vizio denunciato dal giudice rimettente.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale 1988 (disp. att.)    n.   art. 16  co. 0

codice di procedura penale 1988 (disp. att.)    n.   art. 17  co. 0

codice di procedura penale 1988 (disp. att.)    n.   art. 18  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102  co. 2

Altri parametri e norme interposte