Ordinanza 259/1999 (ECLI:IT:COST:1999:259)
Massima numero 24789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
11/06/1999; Decisione del
11/06/1999
Deposito del 23/06/1999; Pubblicazione in G. U. 30/06/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 259/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RICOSTRUZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI IN BASE ALLE SENTENZE N. 495 DEL 1993 E 240 DEL 1994 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESTINZIONE D'UFFICIO DEI GIUDIZI PENDENTI - 'IUS SUPERVENIENS' - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
ORD. 259/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RICOSTRUZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI IN BASE ALLE SENTENZE N. 495 DEL 1993 E 240 DEL 1994 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESTINZIONE D'UFFICIO DEI GIUDIZI PENDENTI - 'IUS SUPERVENIENS' - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perche' proceda ad una nuova valutazione della rilevanza delle questioni, alla stregua del mutamento del quadro normativo di riferimento. (Nella specie, il contenuto del denunciato d.l. 27 maggio 1996, n. 295, non convertito, e' stato reiterato con altri dd.ll., tutti recanti le stesse disposizioni impugnate e tutti decaduti; gli effetti di tali dd.ll. sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e la successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha riproposto il medesimo contenuto della predetta normativa decretale; 'medio tempore', il d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, e' intervenuto sul denunciato complessivo meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti pur se con le medesime cadenze temporali. In seguito, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha, altresi', previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo di interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorche' il decesso di quest'ultimo sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996; ed inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge n. 608 del 1996, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in materia).
- Cfr., tra le molte, O. nn. 31/1999, 165/1999, 166/1999 e 130/1997.
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perche' proceda ad una nuova valutazione della rilevanza delle questioni, alla stregua del mutamento del quadro normativo di riferimento. (Nella specie, il contenuto del denunciato d.l. 27 maggio 1996, n. 295, non convertito, e' stato reiterato con altri dd.ll., tutti recanti le stesse disposizioni impugnate e tutti decaduti; gli effetti di tali dd.ll. sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e la successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha riproposto il medesimo contenuto della predetta normativa decretale; 'medio tempore', il d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, e' intervenuto sul denunciato complessivo meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti pur se con le medesime cadenze temporali. In seguito, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha, altresi', previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo di interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorche' il decesso di quest'ultimo sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996; ed inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge n. 608 del 1996, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in materia).
- Cfr., tra le molte, O. nn. 31/1999, 165/1999, 166/1999 e 130/1997.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
27/05/1996
n. 295
art. 1
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
co. 1
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 72
Costituzione
art. 77
co. 2
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 104
co. 1
Costituzione
art. 136
Costituzione
art. 137
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 21/07/1965
n. 903
art. 22
sentenza della Corte costituzionale 29/12/1993
n. 495
art. 0
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23
legge 11/03/1953
n. 87
art. 30