Sentenza 70/2022 (ECLI:IT:COST:2022:70)
Massima numero 44854
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  25/01/2022;  Decisione del  25/01/2022
Deposito del 15/03/2022; Pubblicazione in G. U. 16/03/2022
Massime associate alla pronuncia:  44855  44856  44857  44858  44859  44860


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità di indicare la norma impugnata, i parametri asseritamente violati e le ragioni del vulnus a essi recato - Obbligo ulteriore di indicare il titolo di competenza cui ricondurre la disposizione impugnata - Esclusione - Attinenza al merito della relativa eccezione. (Classif. 113003).

Testo
Nei giudizi in via principale, una volta indicata la norma impugnata, identificati i parametri asseritamente violati e illustrate le ragioni del vulnus a essi recato, ai fini dell'ammissibilità delle questioni il ricorrente non è tenuto a fornire ulteriore motivazione circa l'omessa indicazione di parametri a cui sarebbe riconducibile il titolo di competenza in virtù del quale è stata posta in essere la disposizione impugnata. Pertanto, l'eventuale eccezione relativa all'individuazione del titolo di competenza cui ricondurre la disciplina impugnata si risolve in un profilo che attiene non già all'aspetto preliminare della questione, bensì a quello successivo del merito. (Precedenti: S. 252/2016 - mass. 39261; S. 199/2014; S. 36/2013).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte