Ordinanza 267/1999 (ECLI:IT:COST:1999:267)
Massima numero 24753
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
11/06/1999; Decisione del
11/06/1999
Deposito del 23/06/1999; Pubblicazione in G. U. 30/06/1999
Massime associate alla pronuncia:
24756
Titolo
ORD. 267/99 A. AMBIENTE (TUTELA DELL') - RIFIUTI PERICOLOSI - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI - LAMENTATA DEPENALIZZAZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76, 77, 3, 9, 10, 11 E 32 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 267/99 A. AMBIENTE (TUTELA DELL') - RIFIUTI PERICOLOSI - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI - LAMENTATA DEPENALIZZAZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76, 77, 3, 9, 10, 11 E 32 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 76, 77, 3, 9, comma secondo, e 32 Cost. le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 52 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), come modificato dal d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), in quanto, con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., la medesima questione e' stata dichiarata non fondata con sent. n. 456/1999 e manifestamente infondata con ord. n. 193/1999 e non risultano addotti argomenti nuovi o comunque tali da indurre la Corte a rivedere il proprio orientamento; con riferimento all'art. 3 Cost., non puo' dirsi che la scelta del legislatore delegato si presenti come irragionevole, rispetto all'ambito di discrezionalita' ad esso consentito, ne' tale da realizzare una irragionevole disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi - assunta come 'tertium comparationis' - dell'attivita' di gestione di rifiuti non autorizzata, trattandosi di condotte fra loro manifestamente disomogenee e aventi diversi caratteri di pericolosita'; con riferimento agli artt. 9 e 31 Cost., non puo' invocarsi la protezione costituzionale di determinati interessi, in assenza di obblighi di penalizzazione ricavabili dalla Costituzione, come fondamento per l'estensione della sanzione penale a condotte che il legislatore, unico abilitato a individuare i reati e le pene, non abbia ritenuto di sottoporre a tale sanzione; con riferimento all'art. 11 Cost., le direttive comunitarie attuate con il d.lgs. n. 22 del 1997 non contengono alcuna disposizione che vincoli gli Stati membri ad adottare sanzioni penali per le violazioni alle norme attuative delle medesime, ne' nella specie puo' affermarsi una evidente inadeguatezza delle sanzioni comminate a rendere effettiva l'osservanza degli obblighi derivanti dalle norme comunitarie.
- S. nn. 317/1996, 447 e 456/1998; O. n. 193/1999
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 76, 77, 3, 9, comma secondo, e 32 Cost. le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 52 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), come modificato dal d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), in quanto, con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., la medesima questione e' stata dichiarata non fondata con sent. n. 456/1999 e manifestamente infondata con ord. n. 193/1999 e non risultano addotti argomenti nuovi o comunque tali da indurre la Corte a rivedere il proprio orientamento; con riferimento all'art. 3 Cost., non puo' dirsi che la scelta del legislatore delegato si presenti come irragionevole, rispetto all'ambito di discrezionalita' ad esso consentito, ne' tale da realizzare una irragionevole disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi - assunta come 'tertium comparationis' - dell'attivita' di gestione di rifiuti non autorizzata, trattandosi di condotte fra loro manifestamente disomogenee e aventi diversi caratteri di pericolosita'; con riferimento agli artt. 9 e 31 Cost., non puo' invocarsi la protezione costituzionale di determinati interessi, in assenza di obblighi di penalizzazione ricavabili dalla Costituzione, come fondamento per l'estensione della sanzione penale a condotte che il legislatore, unico abilitato a individuare i reati e le pene, non abbia ritenuto di sottoporre a tale sanzione; con riferimento all'art. 11 Cost., le direttive comunitarie attuate con il d.lgs. n. 22 del 1997 non contengono alcuna disposizione che vincoli gli Stati membri ad adottare sanzioni penali per le violazioni alle norme attuative delle medesime, ne' nella specie puo' affermarsi una evidente inadeguatezza delle sanzioni comminate a rendere effettiva l'osservanza degli obblighi derivanti dalle norme comunitarie.
- S. nn. 317/1996, 447 e 456/1998; O. n. 193/1999
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
05/02/1997
n. 22
art. 52
co. 0
decreto legislativo
08/11/1997
n. 389
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
co. 2
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 22/02/1994
n. 146
art. 2
co. 1 lett. d)