Ordinanza 269/1999 (ECLI:IT:COST:1999:269)
Massima numero 24888
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  11/06/1999;  Decisione del  11/06/1999
Deposito del 23/06/1999; Pubblicazione in G. U. 30/06/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 269/99. PROCESSO PENALE - MISURE COERCITIVE - RICHIESTA DI RIESAME - TERMINE PERENTORIO PER L'INOLTRO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PROCEDENTE - MANCATA PREVISIONE - RITENUTO <> - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 232 del 1998, nella quale, alla luce dei principi costituzionali relativi alla garanzia giurisdizionale in materia di liberta' personale, si e' affermato che il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame decorre dal momento in cui perviene alla cancelleria del medesimo la richiesta di riesame, e che, dunque, entro tale termine si deve collocare anche l'<> che deve essere dato all'autorita' procedente affinche' provveda alla tempestiva trasmissione degli atti. Peraltro, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione - successiva alla emissione della ordinanza di rinvio -, le quali hanno accolto, con la sentenza 18 gennaio 1999, n. 25, l'interpretazione adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 232 citata, la controversia interpretativa sul 'dies a quo' della decorrenza del termine per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame puo' ritenersi, allo stato, risolta nel senso dell'accoglimento della predetta interpretazione.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 309  co. 5

codice di procedura penale    n. 0  art. 309  co. 10

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte