Sentenza 270/1999 (ECLI:IT:COST:1999:270)
Massima numero 24902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
24/06/1999; Decisione del
24/06/1999
Deposito del 30/06/1999; Pubblicazione in G. U. 07/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 270/99. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORATRICI MADRI - ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO 'POST PARTUM' - IPOTESI DI PARTO PREMATURO - DECORRENZA DEI TERMINI DEL PERIODO DI TALE ASTENSIONE IDONEA AD ASSICURARE ADEGUATA TUTELA ALLA MADRE E AL BAMBINO - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - CONTRASTO CON I VALORI DELLA PROTEZIONE DELLA FAMIGLIA E DELLA TUTELA DEL MINORE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 270/99. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORATRICI MADRI - ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO 'POST PARTUM' - IPOTESI DI PARTO PREMATURO - DECORRENZA DEI TERMINI DEL PERIODO DI TALE ASTENSIONE IDONEA AD ASSICURARE ADEGUATA TUTELA ALLA MADRE E AL BAMBINO - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - CONTRASTO CON I VALORI DELLA PROTEZIONE DELLA FAMIGLIA E DELLA TUTELA DEL MINORE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37 Cost., l'art. 4, primo comma, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede per l'ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell'astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino. La norma impugnata, infatti, limitandosi a vietare di adibire al lavoro le donne durante i tre mesi dopo il parto, contiene una formulazione letterale che appare rigidamente determinata sia in ordine alla durata che alla decorrenza, e rivela, pertanto, aspetti irragionevoli e contrastanti con i valori della protezione della famiglia e della tutela del minore, in relazione ai casi di parto prematuro, nei quali e' notoriamente indispensabile che il bambino sia affidato alle cure di specialisti ed all'apparato sanitario, mentre la madre, una volta dimessa e pur in astensione obbligatoria dal lavoro, non puo' svolgere alcuna attivita' per assistere il figlio ricoverato nelle strutture ospedaliere, ed e', invece, obbligata a riprendere l'attivita' lavorativa quando il bambino deve essere assistito a casa.
- Cfr. S. nn. 332/1988 e 1/1987, nelle quali la Corte ha osservato che <>.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37 Cost., l'art. 4, primo comma, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede per l'ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell'astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino. La norma impugnata, infatti, limitandosi a vietare di adibire al lavoro le donne durante i tre mesi dopo il parto, contiene una formulazione letterale che appare rigidamente determinata sia in ordine alla durata che alla decorrenza, e rivela, pertanto, aspetti irragionevoli e contrastanti con i valori della protezione della famiglia e della tutela del minore, in relazione ai casi di parto prematuro, nei quali e' notoriamente indispensabile che il bambino sia affidato alle cure di specialisti ed all'apparato sanitario, mentre la madre, una volta dimessa e pur in astensione obbligatoria dal lavoro, non puo' svolgere alcuna attivita' per assistere il figlio ricoverato nelle strutture ospedaliere, ed e', invece, obbligata a riprendere l'attivita' lavorativa quando il bambino deve essere assistito a casa.
- Cfr. S. nn. 332/1988 e 1/1987, nelle quali la Corte ha osservato che <
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/1971
n. 1204
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
co. 1
Costituzione
art. 30
co. 1
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte