Sentenza 271/1999 (ECLI:IT:COST:1999:271)
Massima numero 24911
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  24/06/1999;  Decisione del  24/06/1999
Deposito del 30/06/1999; Pubblicazione in G. U. 07/07/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 271/99. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORATRICI MADRI - TUTELA - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE IN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO - PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO - INDENNITA' DI MATERNITA' - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE CHE SAREBBE SPETTATA ALLA LAVORATRICE IN RELAZIONE AL REGIME A TEMPO PIENO - PRECLUSIONE - LEGGE N. 1204 DEL 1971 - RITENUTA DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO, NONCHE' DI QUELLO DELLA PROTEZIONE DELLA FAMIGLIA - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA, ALLA LUCE DEI PRINCIPI CHE REGOLANO LA MATERIA, NEL RINNOVATO CONTESTO DELLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO, DIVERSA DA QUELLA DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - POSSIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31 e 37, primo comma, Cost., dell'art. 16, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), <>, in quanto, avuto riguardo ai principi generali che regolano la materia in oggetto, nonche' alle finalita' ed alle ragioni della normativa di protezione delle lavoratrici madri, la questione puo' ricevere una soluzione interpretativa, senza che la norma offra il fianco alle formulate censure. Ed infatti, posto che, qualora la lavoratrice ed il datore di lavoro abbiano gia' concordato, come nel caso di specie, la ripresa del lavoro con le modalita' del tempo pieno per un periodo coincidente in parte con quello dell'astensione obbligatoria, la sottrazione del diritto alla corresponsione dell'indennita' di maternita' calcolata in base alla retribuzione fissata per il tempo pieno si tradurrebbe in una violazione delle anzidette finalita'. Anche se la norma impugnata - contenuta com'e' in una legge di quasi trent'anni fa - non poteva prevedere che in caso di concordata trasformazione del rapporto di lavoro valesse il principio della retribuzione piu' favorevole alla lavoratrice-madre, tale lettura non e' impedita dal testo della legge, ove lo stesso venga interpretato nel nuovo contesto normativo.

- Riguardo ai criteri che, alla stregua della giurisprudenza della Corte, devono guidare l'interprete nella ricostruzione della disciplina a tutela delle lavoratrici madri, v., in particolare, S. n. 132/1991, ed inoltre S. nn. 1/1987, 150/1994, 423/1995, 3/1998.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/1971  n. 1204  art. 16  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 37  co. 1

Altri parametri e norme interposte