Ordinanza 273/1999 (ECLI:IT:COST:1999:273)
Massima numero 24914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
24/06/1999; Decisione del
24/06/1999
Deposito del 30/06/1999; Pubblicazione in G. U. 07/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 273/99. MILITARI - CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - DISCIPLINA - ADEGUAMENTO DI TALE TRATTAMENTO A QUELLO DEI PARI GRADO DELLE FORZE ARMATE - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, NONCHE' DI QUELLO DEL BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 273/99. MILITARI - CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - DISCIPLINA - ADEGUAMENTO DI TALE TRATTAMENTO A QUELLO DEI PARI GRADO DELLE FORZE ARMATE - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, NONCHE' DI QUELLO DEL BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti ell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 gennaio 1992, n. 5) e degli artt. 1, 2, 3, 34 e 35 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, nella parte in cui non comprendono nella disposta revisione del sistema ordinamentale e del trattamento economico del personale "delle Forze armate e degli altri corpi militari ed equiparati", il personale militare della Croce rossa italiana. Invero, ancorche' sottoposto alle norme del regolamento di disciplina militare ed a quelle sostanziali del codice penale ed obbligato al giuramento, il corpo militare della CRI, corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate, non fa parte integrante di queste ultime, ed e' sottoposto ad una specifica autonoma disciplina del trattamento economico - fissato con disposizione avente valore di legge, in quanto adottata ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926 - la quale prevede la possibilita' di successivi provvedimenti diretti ad un adeguamento in analogia a quanto venga praticato per i personali militari e delle amministrazioni statali, come forma di modifica in relazione alle varianti che successivamente venissero stabilite per l'Esercito. Ne consegue che l'adeguamento non e' assolutamente automatico e che, pertanto, deve escludersi in radice l'esistenza di una lacuna nelle norme denunciate in ordine alla omessa previsione del personale militare della CRI in quanto estraneo alle finalita' e all'oggetto della normativa stessa.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti ell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 gennaio 1992, n. 5) e degli artt. 1, 2, 3, 34 e 35 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, nella parte in cui non comprendono nella disposta revisione del sistema ordinamentale e del trattamento economico del personale "delle Forze armate e degli altri corpi militari ed equiparati", il personale militare della Croce rossa italiana. Invero, ancorche' sottoposto alle norme del regolamento di disciplina militare ed a quelle sostanziali del codice penale ed obbligato al giuramento, il corpo militare della CRI, corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate, non fa parte integrante di queste ultime, ed e' sottoposto ad una specifica autonoma disciplina del trattamento economico - fissato con disposizione avente valore di legge, in quanto adottata ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926 - la quale prevede la possibilita' di successivi provvedimenti diretti ad un adeguamento in analogia a quanto venga praticato per i personali militari e delle amministrazioni statali, come forma di modifica in relazione alle varianti che successivamente venissero stabilite per l'Esercito. Ne consegue che l'adeguamento non e' assolutamente automatico e che, pertanto, deve escludersi in radice l'esistenza di una lacuna nelle norme denunciate in ordine alla omessa previsione del personale militare della CRI in quanto estraneo alle finalita' e all'oggetto della normativa stessa.
Atti oggetto del giudizio
legge
06/03/1992
n. 216
art. 2
co. 1
legge
06/03/1992
n. 216
art. 2
co. 3
decreto legislativo
12/05/1995
n. 196
art. 1
co. 0
decreto legislativo
12/05/1995
n. 196
art. 2
co. 0
decreto legislativo
12/05/1995
n. 196
art. 3
co. 0
decreto legislativo
12/05/1995
n. 196
art. 34
co. 0
decreto legislativo
12/05/1995
n. 196
art. 35
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte