Tributi – Riscossione – Meccanismo di finanziamento della funzione –Riforma, a seguito dell’invito della Corte costituzionale – Superamento dell’aggio di riscossione in favore di un sistema di finanziamento a carico della fiscalità generale – Disciplina applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2022 – Applicazione, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, della previgente disciplina dell’aggio di riscossione in percentuale fissa – Denunciata irragionevolezza, violazione della riserva di legge per l’imposizione di una prestazione patrimoniale, del diritto di difesa, dei principi di capacità contributiva, progressività del sistema tributario, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione nonché eccesso di delega – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 255037).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di secondo grado della Liguria, sez. 3, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 Cost., dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a), del d.l. n. 185 del 2008, come convertito, che, nella versione applicabile ratione temporis, disponeva la remunerazione dell’attività degli agenti della riscossione con un aggio pari all’8% delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, «a carico del debitore: a) in misura del 4,65% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell’aggio è a carico dell’ente creditore; b) integralmente, in caso contrario». Il legislatore è intervenuto, dando seguito all’invito rivolto nella sentenza costituzionale n. 120 del 2021, a riformulare il censurato art. 17 – abrogando l’aggio di riscossione, ponendo il relativo costo a carico della fiscalità generale e lasciando a carico del debitore unicamente le quote derivanti dalle spese per le attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute, nonché quelle dovute a titolo di spese di notifica – ma ha previsto, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, l’applicazione della disciplina previgente. La circostanza che la modifica apportata alla disposizione censurata non abbia efficacia retroattiva non ne inficia la legittimità costituzionale, dal momento che, per dare seguito al detto invito, formulato pro futuro, lo stesso non era tenuto a intervenire in modo retroattivo. Peraltro, una valutazione retrospettiva non è mancata nel complessivo intervento legislativo, dal momento che, qualora il contribuente ritenga – in relazione a cartelle di pagamento sottoposte al precedente regime – di avvalersi della disciplina di favore prevista per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento (c.d. “rottamazione”), allo stesso è consentito di non corrispondere, tra l’altro, l’aggio e gli oneri di riscossione.