Ordinanza 277/1999 (ECLI:IT:COST:1999:277)
Massima numero 24768
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
24/06/1999; Decisione del
24/06/1999
Deposito del 30/06/1999; Pubblicazione in G. U. 07/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 277/99. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - GIUDICE CHE, QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEL RIESAME O D'APPELLO, SI SIA PRONUNCIATO SU UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DELLO STESSO IMPUTATO IN ALTRO PROCEDIMENTO PER ALTRO, DIVERSO REATO PREGIUDIZIALMENTE CONNESSO A QUELLO PER CUI E' PROCESSO - INCOMPATIBILITA' A GIUDICARE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO ALLA SENT. N. 371/1996 - ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA DISPOSIZIONE APPLICABILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 277/99. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - GIUDICE CHE, QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEL RIESAME O D'APPELLO, SI SIA PRONUNCIATO SU UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DELLO STESSO IMPUTATO IN ALTRO PROCEDIMENTO PER ALTRO, DIVERSO REATO PREGIUDIZIALMENTE CONNESSO A QUELLO PER CUI E' PROCESSO - INCOMPATIBILITA' A GIUDICARE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO ALLA SENT. N. 371/1996 - ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA DISPOSIZIONE APPLICABILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 comma 2, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che, come componente del tribunale del riesame o dell'appello, si sia pronunciato sull'ordinanza che ha disposto una misura cautelare personale nei confronti di quello stesso imputato in altro procedimento per reato diverso, il cui accertamento sia pregiudizialmente connesso a quello su cui e' chiamato a giudicare - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto - posto che per l'individuazione dei limiti entro i quali il principio del giusto processo postula la previsione di un'ipotesi di incompatibilita' occorre far riferimento al criterio, secondo cui, se il pregiudizio deriva non da una sentenza, ma da un'ordinanza adottata in un procedimento diverso, lo strumento di tutela non puo' essere ravvisato in ulteriori sentenze additive sull'art. 34 cod. proc. pen., ma deve essere ricercato nell'area degli istituti dell'astensione e della ricusazione, anch'essi preordinati alla salvaguardia della terzieta' del giudice - con riferimento alla fattispecie, le pronunce in sede di riesame o di appello su aspetti non esclusivamente formali delle misure cautelari personali sono adottate con ordinanza e comportano valutazioni del medesimo genere di quelle compiute dal giudice in sede di applicazione di tali misure.
- S. nn. 131/1996, 306, 307, 308, 331/1997.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 comma 2, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che, come componente del tribunale del riesame o dell'appello, si sia pronunciato sull'ordinanza che ha disposto una misura cautelare personale nei confronti di quello stesso imputato in altro procedimento per reato diverso, il cui accertamento sia pregiudizialmente connesso a quello su cui e' chiamato a giudicare - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto - posto che per l'individuazione dei limiti entro i quali il principio del giusto processo postula la previsione di un'ipotesi di incompatibilita' occorre far riferimento al criterio, secondo cui, se il pregiudizio deriva non da una sentenza, ma da un'ordinanza adottata in un procedimento diverso, lo strumento di tutela non puo' essere ravvisato in ulteriori sentenze additive sull'art. 34 cod. proc. pen., ma deve essere ricercato nell'area degli istituti dell'astensione e della ricusazione, anch'essi preordinati alla salvaguardia della terzieta' del giudice - con riferimento alla fattispecie, le pronunce in sede di riesame o di appello su aspetti non esclusivamente formali delle misure cautelari personali sono adottate con ordinanza e comportano valutazioni del medesimo genere di quelle compiute dal giudice in sede di applicazione di tali misure.
- S. nn. 131/1996, 306, 307, 308, 331/1997.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 34
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte