Ordinanza 281/1999 (ECLI:IT:COST:1999:281)
Massima numero 24774
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
24/06/1999; Decisione del
24/06/1999
Deposito del 30/06/1999; Pubblicazione in G. U. 07/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 281/99. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - GIUDICE CHE, A SEGUITO DI SEPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI, ABBIA EMESSO SENTENZA DI APPLICAZIONE DI PENA NEI CONFRONTI DI UN COIMPUTATO CONCORRENTE NELLO STESSO REATO - INCOMPATIBILITA' A GIUDICARE GLI ALTRI COIMPUTATI NELLA MEDESIMA FATTISPECIE CONCORSUALE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO ALLA SENT. N. 371/1996 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 281/99. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - GIUDICE CHE, A SEGUITO DI SEPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI, ABBIA EMESSO SENTENZA DI APPLICAZIONE DI PENA NEI CONFRONTI DI UN COIMPUTATO CONCORRENTE NELLO STESSO REATO - INCOMPATIBILITA' A GIUDICARE GLI ALTRI COIMPUTATI NELLA MEDESIMA FATTISPECIE CONCORSUALE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO ALLA SENT. N. 371/1996 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice del dibattimento che abbia precedentemente pronunciato sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di un imputato di reato a titolo di concorso eventuale, a giudicare con il rito ordinario altri concorrenti nel medesimo reato, in quanto adottare una sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente nel reato non significa necessariamente esprimere valutazioni circa la responsabilita' degli ulteriori concorrenti estranei al processo.
- S. n. 371/1996; O. n. 127/1999.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice del dibattimento che abbia precedentemente pronunciato sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di un imputato di reato a titolo di concorso eventuale, a giudicare con il rito ordinario altri concorrenti nel medesimo reato, in quanto adottare una sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente nel reato non significa necessariamente esprimere valutazioni circa la responsabilita' degli ulteriori concorrenti estranei al processo.
- S. n. 371/1996; O. n. 127/1999.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 34
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte