Sentenza 284/1999 (ECLI:IT:COST:1999:284)
Massima numero 24805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  05/07/1999;  Decisione del  05/07/1999
Deposito del 09/07/1999; Pubblicazione in G. U. 14/07/1999
Massime associate alla pronuncia:  24806


Titolo
SENT. 284/99 A. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CON FUNZIONI DI POLIZIA - IMPOSSIBILITA' DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO IN CASO DI DISPENSA PER INFERMITA' - CARATTERE SPECIALE DELLA NORMA - IMPLICAZIONI - INAPPLICABILITA' DELLA STESSA IN CONSEGUENZA DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI ANALOGO DIVIETO GIA' STABILITO PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO - ESCLUSIONE.

Testo
La disposizione dell'art. 60, ultimo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, in forza della quale il personale della Polizia di Stato con funzioni di polizia, in caso di dispensa per infermita', non puo' essere riammesso in servizio, ha carattere di specialita', ed e' percio' da escludere che essa sia stata implicitamente travolta e sia divenuta quindi inapplicabile per effetto della dichiarazione di illegittimita' costituzionale, con sentenza n. 3 del 1994, dell'art. 132, comma 1, del d.P.R. 10 gennaio 1957, nella parte in cui conteneva un analogo divieto per gli impiegati civili dello Stato. - V. S. n. 3/1994 (gia' citata nel testo), nonche', riguardo al carattere di specialita' dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato, la seguente massima B. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte