Sentenza 284/1999 (ECLI:IT:COST:1999:284)
Massima numero 24806
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
05/07/1999; Decisione del
05/07/1999
Deposito del 09/07/1999; Pubblicazione in G. U. 14/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
24805
Titolo
SENT. 284/99 B. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CON FUNZIONI DI POLIZIA - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO IN SEGUITO A DISPENSA PER INFERMITA' - INCONDIZIONATA ESCLUSIONE - FONDAMENTO DELLA NORMA SU UN'ASSOLUTA PRESUNZIONE DI IRREVERSIBILITA' DELLO STATO DI MALATTIA - CONSEGUENTE RICONOSCIUTO CONTRASTO, ANCHE ALLA LUCE DELLE ODIERNE COGNIZIONI DELLA SCIENZA MEDICA, CON IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI DI CENSURA.
SENT. 284/99 B. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CON FUNZIONI DI POLIZIA - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO IN SEGUITO A DISPENSA PER INFERMITA' - INCONDIZIONATA ESCLUSIONE - FONDAMENTO DELLA NORMA SU UN'ASSOLUTA PRESUNZIONE DI IRREVERSIBILITA' DELLO STATO DI MALATTIA - CONSEGUENTE RICONOSCIUTO CONTRASTO, ANCHE ALLA LUCE DELLE ODIERNE COGNIZIONI DELLA SCIENZA MEDICA, CON IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI DI CENSURA.
Testo
Per violazione del principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 Cost. e assorbiti gli ulteriori profili censura formulati, l'art. 60, secondo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 - in forza del quale il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, se dispensato per infermita', non puo' essere riammesso in servizio - deve essere dichiarato illegittimo. La circostanza che la disciplina organizzativa del personale della Polizia di Stato esiga il rigoroso controllo del possesso e della conservazione dei necessari requisiti di idoneita' psico-fisica, non solo ai fini dell'assunzione, ma anche della permanenza in servizio (v., al riguardo, in particolare, l'art. 46 e seguenti della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, nn. 904 e 903) non puo' invero far ignorare che, anche in un siffatto contesto ordinamentale, l'interessato puo' ben recuperare nel tempo i predetti requisiti, sicche' non puo' certo essere l'esigenza di un particolare rigore nella scelta del personale a giustificare il divieto assoluto di riammissione del dipendente in servizio, cosi' come previsto dalla disposizione censurata, prescindendo da qualsivoglia esame di merito circa le attuali condizioni di salute dell'interessato. Ne' in contrario vale obiettare che il personale della polizia di Stato giudicato non idoneo per motivi di salute, puo' essere riutilizzato presso altre amministrazioni dello Stato, e che l'eventuale possibilita' di riassunzione conseguente alla caducazione della norma censurata non realizza un'assoluta garanzia del posto di lavoro, essendo la riassunzione pur sempre subordinata, oltre che alla vacanza del posto, alla discrezionalita' dell'amministrazione, giacche', quanto al primo argomento, va considerato che la disciplina - segnatamente contenuta nello stesso d.P.R. n. 335 del 1982 - del passaggio ad altro impiego, comporta effetti certamente non equivalenti a quelli prodotti dall'annullamento della norma in questione, e che, quanto al secondo, altra cosa sono i rilevati limiti alla possibilita' di reinserimento nel posto di lavoro, altra, invece, e' la rigida preclusione stabilita dalla disposizione impugnata. - V. la precedente massima A ed ivi richiami. red.: S. Pomodoro
Per violazione del principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 Cost. e assorbiti gli ulteriori profili censura formulati, l'art. 60, secondo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 - in forza del quale il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, se dispensato per infermita', non puo' essere riammesso in servizio - deve essere dichiarato illegittimo. La circostanza che la disciplina organizzativa del personale della Polizia di Stato esiga il rigoroso controllo del possesso e della conservazione dei necessari requisiti di idoneita' psico-fisica, non solo ai fini dell'assunzione, ma anche della permanenza in servizio (v., al riguardo, in particolare, l'art. 46 e seguenti della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, nn. 904 e 903) non puo' invero far ignorare che, anche in un siffatto contesto ordinamentale, l'interessato puo' ben recuperare nel tempo i predetti requisiti, sicche' non puo' certo essere l'esigenza di un particolare rigore nella scelta del personale a giustificare il divieto assoluto di riammissione del dipendente in servizio, cosi' come previsto dalla disposizione censurata, prescindendo da qualsivoglia esame di merito circa le attuali condizioni di salute dell'interessato. Ne' in contrario vale obiettare che il personale della polizia di Stato giudicato non idoneo per motivi di salute, puo' essere riutilizzato presso altre amministrazioni dello Stato, e che l'eventuale possibilita' di riassunzione conseguente alla caducazione della norma censurata non realizza un'assoluta garanzia del posto di lavoro, essendo la riassunzione pur sempre subordinata, oltre che alla vacanza del posto, alla discrezionalita' dell'amministrazione, giacche', quanto al primo argomento, va considerato che la disciplina - segnatamente contenuta nello stesso d.P.R. n. 335 del 1982 - del passaggio ad altro impiego, comporta effetti certamente non equivalenti a quelli prodotti dall'annullamento della norma in questione, e che, quanto al secondo, altra cosa sono i rilevati limiti alla possibilita' di reinserimento nel posto di lavoro, altra, invece, e' la rigida preclusione stabilita dalla disposizione impugnata. - V. la precedente massima A ed ivi richiami. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte