Sentenza 235/1996 (ECLI:IT:COST:1996:235)
Massima numero 22707
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
26/06/1996; Decisione del
26/06/1996
Deposito del 04/07/1996; Pubblicazione in G. U. 17/07/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 235/96. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSI-PREMIO - PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - RECLAMO DA PARTE DEL CONDANNATO E DEL PUBBLICO MINISTERO - TERMINE DI VENTIQUATTRO ORE - LAMENTATA ESIGUITA' - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA, NON ESSENDO TALE DISCIPLINA DIVERSIFICATA RISPETTO A QUELLA DEL RECLAMO AVVERSO I PROVVEDIMENTI RELATIVI AI PERMESSI ORDINARI - LESIONE, ALTRESI', DEGLI ARTT. 25 E 27 COST. - IMPOSSIBILITA', PER LA CORTE, DI RINVENIRE NELL'ORDINAMENTO UNA CONCLUSIONE COSTITUZIONALMENTE OBBLIGATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 235/96. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSI-PREMIO - PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - RECLAMO DA PARTE DEL CONDANNATO E DEL PUBBLICO MINISTERO - TERMINE DI VENTIQUATTRO ORE - LAMENTATA ESIGUITA' - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA, NON ESSENDO TALE DISCIPLINA DIVERSIFICATA RISPETTO A QUELLA DEL RECLAMO AVVERSO I PROVVEDIMENTI RELATIVI AI PERMESSI ORDINARI - LESIONE, ALTRESI', DEGLI ARTT. 25 E 27 COST. - IMPOSSIBILITA', PER LA CORTE, DI RINVENIRE NELL'ORDINAMENTO UNA CONCLUSIONE COSTITUZIONALMENTE OBBLIGATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30-bis, terzo comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, denunziato nella parte in cui concede al condannato ed al pubblico ministero il solo termine di ventiquattro ore per proporre reclamo avverso i provvedimenti in materia di permessi- premio adottati dal magistrato di sorveglianza, lamentando la eccessiva brevita' di tale termine, originariamente dettato in via esclusiva per i permessi ordinari. Posta la profonda distinzione tra l'istituto del permesso-premio e quello del permesso c.d. di necessita' previsto dall'art. 30 l. n. 354 del 1975 - peraltro non connaturato alla esecuzione della pena - non puo' non ritenersi che la fissazione di un identico termine per il reclamo nei confronti di entrambi i provvedimenti, rispondenti ciascuno a presupposti e finalita' diversi, si riveli non ragionevole, oltre al fatto che e' la disciplina impugnata a suscitare dubbi di ragionevolezza, potendo apparire non del tutto congruo il termine di ventiquattro ore per censurare un provvedimento incidente su un regime che e' parte integrante del trattamento e da cui possono discendere conseguenze dirette anche al fine dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione. Tuttavia, non e' consentito rintracciare nell'ordinamento una conclusione costituzionalmente obbligata che permetta alla Corte di porre rimedio alla brevita' di detto termine, rideterminando lo stesso, essendo i 'tertia comparationis' addotti dal giudice 'a quo' (art. 14-ter l. n. 354 del 1975; termine per l'impugnazione dei provvedimenti del giudice secondo il codice di procedura penale) cosi' disomogenei da non consentire alcuna possibilita' di adattamento all'istituto. Sara' quindi compito del legislatore provvedere, quanto piu' rapidamente, alla fissazione di un nuovo termine, contemperando la tutela del diritto di difesa con le esigenze di speditezza della procedura, ferma restando la possibilita' per l'interessato di azionare il procedimento per la restituzione nel termine, nei limiti indicati dall'art. 175, comma 1, cod. proc. pen.. - S. nn. 188/1990, 53/1993, 349/1993, 227/1995 e 504/1995. O. nn. 1163/1988 e 436/1989. red.: A.M. Marini
Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30-bis, terzo comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, denunziato nella parte in cui concede al condannato ed al pubblico ministero il solo termine di ventiquattro ore per proporre reclamo avverso i provvedimenti in materia di permessi- premio adottati dal magistrato di sorveglianza, lamentando la eccessiva brevita' di tale termine, originariamente dettato in via esclusiva per i permessi ordinari. Posta la profonda distinzione tra l'istituto del permesso-premio e quello del permesso c.d. di necessita' previsto dall'art. 30 l. n. 354 del 1975 - peraltro non connaturato alla esecuzione della pena - non puo' non ritenersi che la fissazione di un identico termine per il reclamo nei confronti di entrambi i provvedimenti, rispondenti ciascuno a presupposti e finalita' diversi, si riveli non ragionevole, oltre al fatto che e' la disciplina impugnata a suscitare dubbi di ragionevolezza, potendo apparire non del tutto congruo il termine di ventiquattro ore per censurare un provvedimento incidente su un regime che e' parte integrante del trattamento e da cui possono discendere conseguenze dirette anche al fine dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione. Tuttavia, non e' consentito rintracciare nell'ordinamento una conclusione costituzionalmente obbligata che permetta alla Corte di porre rimedio alla brevita' di detto termine, rideterminando lo stesso, essendo i 'tertia comparationis' addotti dal giudice 'a quo' (art. 14-ter l. n. 354 del 1975; termine per l'impugnazione dei provvedimenti del giudice secondo il codice di procedura penale) cosi' disomogenei da non consentire alcuna possibilita' di adattamento all'istituto. Sara' quindi compito del legislatore provvedere, quanto piu' rapidamente, alla fissazione di un nuovo termine, contemperando la tutela del diritto di difesa con le esigenze di speditezza della procedura, ferma restando la possibilita' per l'interessato di azionare il procedimento per la restituzione nel termine, nei limiti indicati dall'art. 175, comma 1, cod. proc. pen.. - S. nn. 188/1990, 53/1993, 349/1993, 227/1995 e 504/1995. O. nn. 1163/1988 e 436/1989. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte