Sentenza 286/1999 (ECLI:IT:COST:1999:286)
Massima numero 24956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  05/07/1999;  Decisione del  05/07/1999
Deposito del 09/07/1999; Pubblicazione in G. U. 14/07/1999
Massime associate alla pronuncia:  24954


Titolo
SENT. 286/99 B. IMPIEGO PUBBLICO - CONDANNA ALLA RECLUSIONE PER UN TEMPO NON INFERIORE A CINQUE ANNI - CONSEGUENTE INTERDIZIONE PERPETUA DEL CONDANNATO DAI PUBBLICI UFFICI - AUTOMATISMO DELLA MISURA E NON PREVISTA INTERPOSIZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 29, primo comma, cod. pen., <>. Il giudice 'a quo' vorrebbe che dalla pena accessoria - applicabile secondo i principi generali solo in base a una condanna penale definitiva - non scaturisse l'automatismo della rimozione, ma si affermasse nella sua ineludibilita' l'interposizione del giudizio disciplinare. Ma il principio della necessita' del procedimento disciplinare, in luogo della destituzione di diritto dei pubblici dipendenti, e' qui a torto invocato perche' esso non concerne le pene accessorie di carattere interdittivo, in genere, ne' l'interdizione dai pubblici uffici, in particolare, costituendo la risoluzione del rapporto di impiego, in questo caso, soltanto un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo.

- Cfr. S. nn. 363/1996, 239/1996 e 197/1993, nonche' O. nn. 201/1994 e 137/1994.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n. 0  art. 29  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte