Ordinanza 288/1999 (ECLI:IT:COST:1999:288)
Massima numero 24810
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
05/07/1999; Decisione del
05/07/1999
Deposito del 09/07/1999; Pubblicazione in G. U. 14/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 288/99. ELEZIONI - ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI - REATI ELETTORALI - PRESCRIZIONE IN DUE ANNI DALLA DATA DEL VERBALE ULTIMO DELLE ELEZIONI - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL DELITTO DI ANALOGA NATURA DI FALSITA' MATERIALE COMMESSA DA PUBBLICO UFFICIALE IN COPIA AUTENTICA DI ATTI PUBBLICI, DI CUI ALL'ART. 479 C.P., SOGGETTO A PRESCRIZIONE DECENNALE - PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. NONCHE' DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE, PER LA BREVITA' DEL TERMINE PRESCRIZIONALE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - INSINDACABILITA' DI DISPOSIZIONE PENALE DI FAVORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 288/99. ELEZIONI - ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI - REATI ELETTORALI - PRESCRIZIONE IN DUE ANNI DALLA DATA DEL VERBALE ULTIMO DELLE ELEZIONI - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL DELITTO DI ANALOGA NATURA DI FALSITA' MATERIALE COMMESSA DA PUBBLICO UFFICIALE IN COPIA AUTENTICA DI ATTI PUBBLICI, DI CUI ALL'ART. 479 C.P., SOGGETTO A PRESCRIZIONE DECENNALE - PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. NONCHE' DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE, PER LA BREVITA' DEL TERMINE PRESCRIZIONALE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - INSINDACABILITA' DI DISPOSIZIONE PENALE DI FAVORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100, comma 2, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sollevata con riferimento agli artt. 3, 97 e 112 Cost., in quanto e' rimesso alla ragionevole ponderazione del legislatore non solo ogni aggravamento di pena, ma anche l'inasprimento della disciplina sostanziale che attenga alla punibilita' ed in quanto la Corte non potrebbe comunque sindacare la disposizione di favore denunziata, assumendo quale termine di raffronto l'art. 157 cod. pen., che e', si', norma di carattere generale, ma non per questo puo' essere considerata come momento necessario di attuazione dei principi costituzionali invocati.
- S. n. 455/1998.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100, comma 2, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sollevata con riferimento agli artt. 3, 97 e 112 Cost., in quanto e' rimesso alla ragionevole ponderazione del legislatore non solo ogni aggravamento di pena, ma anche l'inasprimento della disciplina sostanziale che attenga alla punibilita' ed in quanto la Corte non potrebbe comunque sindacare la disposizione di favore denunziata, assumendo quale termine di raffronto l'art. 157 cod. pen., che e', si', norma di carattere generale, ma non per questo puo' essere considerata come momento necessario di attuazione dei principi costituzionali invocati.
- S. n. 455/1998.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
16/05/1960
n. 570
art. 100
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte
codice penale
n. 0
art. 157