Ordinanza 289/1999 (ECLI:IT:COST:1999:289)
Massima numero 24880
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
05/07/1999; Decisione del
05/07/1999
Deposito del 09/07/1999; Pubblicazione in G. U. 14/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
24881
Titolo
ORD. 289/99 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE - PRESTAZIONI PER ANZIANITA' E VECCHIAIA ASSICURATE DALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ISTITUITE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421 - ACCESSO SUBORDINATO ALLA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO OBBLIGATORIO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 38, 39 E 41 COST. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 289/99 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE - PRESTAZIONI PER ANZIANITA' E VECCHIAIA ASSICURATE DALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ISTITUITE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421 - ACCESSO SUBORDINATO ALLA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO OBBLIGATORIO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 38, 39 E 41 COST. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto il tribunale rimettente, nel deliberare la sussistenza del requisito della rilevanza della stessa, ha omesso qualsiasi valutazione in ordine alla influenza, o meno, della disposizione dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - gia' in vigore al momento del promovimento dell'incidente di costituzionalita' - sulla definizione del giudizio di accertamento oggetto della sua cognizione; e, pertanto, non ha assolto l'obbligo di motivare in modo adeguato ed esauriente sulla rilevanza dei dubbi di costituzionalita' prospettati. - V., da ultimo, O. n. 60/1998. red.: G. Leo
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto il tribunale rimettente, nel deliberare la sussistenza del requisito della rilevanza della stessa, ha omesso qualsiasi valutazione in ordine alla influenza, o meno, della disposizione dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - gia' in vigore al momento del promovimento dell'incidente di costituzionalita' - sulla definizione del giudizio di accertamento oggetto della sua cognizione; e, pertanto, non ha assolto l'obbligo di motivare in modo adeguato ed esauriente sulla rilevanza dei dubbi di costituzionalita' prospettati. - V., da ultimo, O. n. 60/1998. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte