Sentenza 296/1999 (ECLI:IT:COST:1999:296)
Massima numero 24949
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
07/07/1999; Decisione del
07/07/1999
Deposito del 14/07/1999; Pubblicazione in G. U. 21/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 296/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE EROGATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO A FAVORE DEI MINORATI CIVILI - INCOMPATIBILITA' CON LE <> - SALVEZZA DEI DIRITTI ACQUISITI FINO AL 1^ GENNAIO 1992, SECONDO L'INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE 'A QUO' - DEDOTTA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PLAUSIBILITA' DELL'INTERPRETAZIONE E INFONDATEZZA COMUNQUE DELLA QUESTIONE.
SENT. 296/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE EROGATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO A FAVORE DEI MINORATI CIVILI - INCOMPATIBILITA' CON LE <
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, comma 1-'bis', della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), aggiunto dall'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), nella parte in cui detta norma - in correlazione alla incompatibilita', sancita dal precedente comma 1, delle prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno a favore dei minorati civili con (fra l'altro) le <> (con facolta' di opzione tra i due trattamenti per l'interessato) - stabilisce, secondo l'interpretazione del giudice 'a quo', che <>. Infatti, anche alla stregua di tale non implausibile interpretazione, la disposizione denunciata non incorre nella violazione del precetto dell'eguaglianza, atteso che la differenza di trattamento che ne discenderebbe, tra i soggetti che avessero gia' ottenuto a quella data l'assegno in questione, ed i soggetti che non l'avessero ancora ottenuto, pur avendo maturato le relative condizioni e presentato la relativa domanda, non potrebbe dirsi manifestamente irragionevole poiche' sarebbe pur sempre riconducibile alla diversita' di situazione tra chi, all'entrata in vigore della nuova disciplina, aveva gia' fruito della prestazione e chi invece, alla stessa data, non ne aveva ancora completamente goduto.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, comma 1-'bis', della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), aggiunto dall'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), nella parte in cui detta norma - in correlazione alla incompatibilita', sancita dal precedente comma 1, delle prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno a favore dei minorati civili con (fra l'altro) le <
Atti oggetto del giudizio
legge
29/12/1990
n. 407
art. 3
co. 1
legge
30/12/1991
n. 412
art. 12
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte