Sentenza 297/1999 (ECLI:IT:COST:1999:297)
Massima numero 24817
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
07/07/1999; Decisione del
07/07/1999
Deposito del 14/07/1999; Pubblicazione in G. U. 21/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 297/99. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - DIRITTO ALLA RENDITA INAIL - PRESCRIZIONE TRIENNALE (NON LIMITATA AI SINGOLI RATEI) - ASSERITA INCIDENZA SULLA GARANZIA PREVIDENZIALE PREVISTA IN MATERIA IN COSTITUZIONE, CON VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - FONDAMENTO DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA IN ESIGENZE, DI NATURA PUBBLICISTICA E PRIVATISTICA, DI SICURA VALENZA - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE A 'TERTIUM COMPARATIONIS' IL REGIME DI IMPRESCRITTIBILITA' VIGENTE PER LE PENSIONI INPS - ESCLUSIONE, ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIRCA LA DECORRENZA E LE CAUSE DI INTERRUZIONE DELLA CONTESTATA PRESCRIZIONE, DI UN TRATTAMENTO ECCESSIVAMENTE PENALIZZANTE PER IL LAVORATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 297/99. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - DIRITTO ALLA RENDITA INAIL - PRESCRIZIONE TRIENNALE (NON LIMITATA AI SINGOLI RATEI) - ASSERITA INCIDENZA SULLA GARANZIA PREVIDENZIALE PREVISTA IN MATERIA IN COSTITUZIONE, CON VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - FONDAMENTO DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA IN ESIGENZE, DI NATURA PUBBLICISTICA E PRIVATISTICA, DI SICURA VALENZA - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE A 'TERTIUM COMPARATIONIS' IL REGIME DI IMPRESCRITTIBILITA' VIGENTE PER LE PENSIONI INPS - ESCLUSIONE, ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIRCA LA DECORRENZA E LE CAUSE DI INTERRUZIONE DELLA CONTESTATA PRESCRIZIONE, DI UN TRATTAMENTO ECCESSIVAMENTE PENALIZZANTE PER IL LAVORATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che assoggetta a prescrizione triennale il diritto alla rendita conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale e non soltanto quello ai singoli ratei. Come gia' da tempo rilevato dalla Corte, infatti, l'esistenza di un termine di prescrizione del diritto alla rendita INAIL risponde a due precise finalita', conformi alla 'ratio' dell'art. 38 Cost. - l'una, pubblicistica, di pronto accertamento dei fatti (in considerazione anche della necessaria indagine sul nesso eziologico), e l'altra, privatistica, di rapido conseguimento della prestazione da parte dell'avente diritto - finalita' che mantengono sicura valenza anche nell'ambito del sistema misto che si e' venuto a creare a seguito della sentenza n. 179 del 1988, che ha riconosciuto la indennizzabilita' anche per le malattie non previste nelle apposite tabelle. Ne', d'altro canto, la necessita' di una imprescrittibilita' del diritto in questione - pretesa dal giudice rimettente - puo' farsi derivare da una sua presunta equiparazione con la pensione INPS, erroneamente assunta come 'tertium comparationis', giacche' - anche volendo prescindere dalla gia' piu' volte notata impossibilita', in generale (ai sensi dell'art. 3 Cost.), di istituire confronti tra sistemi previdenziali naturalmente diversi, e dal fatto che, del resto, sia le pensioni privilegiate (art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) che l'equo indennizzo (v. art. 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 3 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 349) non sfuggono a termini di decadenza e di prescrizione - non puo' non essere considerato, in proposito, il connotato risarcitorio che caratterizza la disciplina della materia 'de qua', disciplina ispirata piuttosto ad una logica di tipo assicurativo che non ad una di tipo pienamente solidaristico, come avviene per l'assicurazione generale gestita dall'INPS. E quanto poi all'obiezione che l'attuale sistema sarebbe eccessivamente penalizzante per il lavoratore, essa risulta smentita dalla giurisprudenza, sia della Corte costituzionale che della Corte di cassazione, circa la decorrenza del termine di prescrizione (non piu' dal momento della manifestazione della malattia, ma, se non coincidente, da quello del raggiungimento del grado minimo di indennizzabilita', e sempreche' il lavoratore ne abbia avuto piena conoscenza), e dalla giurisprudenza della Cassazione circa la possibilita' di comprendere tra le cause di interruzione della contestata prescrizione, non soltanto - come si era ritenuto in passato - la proposizione della domanda giudiziale, ma tutte quelle previste dal codice civile. Mentre resta infine non ipotizzabile che il decorso della prescrizione si compia in conseguenza dell'inerzia dell'ente previdenziale nel decidere sulla domanda del lavoratore, poiche' quest'ultimo, a norma dell'art. 111, terzo comma, dello stesso d.P.R. n. 1124, - unitamente al quale va letta la impugnata disposizione dell'art. 112, primo comma - ha sempre la possibilita' di adire l'autorita' giudiziaria, dopo il decorso del termine legalmente previsto per la procedura amministrativa, anche in assenza della decisione dell'INAIL.
- Riguardo alle finalita' e al fondamento dell'assoggettamento a prescrizione del diritto alla rendita INAIL, v., in particolare, oltre a S. n. 179/1988 (gia' citata nel testo), S. nn. 33/1974, 207/1997, 71/1993 e 350/1997.
- Riguardo ai contrapposti caratteri del diritto alla rendita INAIL e della pensione INPS, v. S. nn. 166/1996, 31/1977, 17/1995 e 310/1994.
- Inoltre, riguardo alla data di decorrenza della prescrizione in questione, S. nn. 116/1969, 129/1986, 544/1990 e 31/1991, nonche' Cassazione n. 11809/1998, e riguardo alle cause di interruzione opponibili, Cassazione, nn. 4857/1985, 9177/1997, 2463/1998 e 516/1998.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che assoggetta a prescrizione triennale il diritto alla rendita conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale e non soltanto quello ai singoli ratei. Come gia' da tempo rilevato dalla Corte, infatti, l'esistenza di un termine di prescrizione del diritto alla rendita INAIL risponde a due precise finalita', conformi alla 'ratio' dell'art. 38 Cost. - l'una, pubblicistica, di pronto accertamento dei fatti (in considerazione anche della necessaria indagine sul nesso eziologico), e l'altra, privatistica, di rapido conseguimento della prestazione da parte dell'avente diritto - finalita' che mantengono sicura valenza anche nell'ambito del sistema misto che si e' venuto a creare a seguito della sentenza n. 179 del 1988, che ha riconosciuto la indennizzabilita' anche per le malattie non previste nelle apposite tabelle. Ne', d'altro canto, la necessita' di una imprescrittibilita' del diritto in questione - pretesa dal giudice rimettente - puo' farsi derivare da una sua presunta equiparazione con la pensione INPS, erroneamente assunta come 'tertium comparationis', giacche' - anche volendo prescindere dalla gia' piu' volte notata impossibilita', in generale (ai sensi dell'art. 3 Cost.), di istituire confronti tra sistemi previdenziali naturalmente diversi, e dal fatto che, del resto, sia le pensioni privilegiate (art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) che l'equo indennizzo (v. art. 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 3 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 349) non sfuggono a termini di decadenza e di prescrizione - non puo' non essere considerato, in proposito, il connotato risarcitorio che caratterizza la disciplina della materia 'de qua', disciplina ispirata piuttosto ad una logica di tipo assicurativo che non ad una di tipo pienamente solidaristico, come avviene per l'assicurazione generale gestita dall'INPS. E quanto poi all'obiezione che l'attuale sistema sarebbe eccessivamente penalizzante per il lavoratore, essa risulta smentita dalla giurisprudenza, sia della Corte costituzionale che della Corte di cassazione, circa la decorrenza del termine di prescrizione (non piu' dal momento della manifestazione della malattia, ma, se non coincidente, da quello del raggiungimento del grado minimo di indennizzabilita', e sempreche' il lavoratore ne abbia avuto piena conoscenza), e dalla giurisprudenza della Cassazione circa la possibilita' di comprendere tra le cause di interruzione della contestata prescrizione, non soltanto - come si era ritenuto in passato - la proposizione della domanda giudiziale, ma tutte quelle previste dal codice civile. Mentre resta infine non ipotizzabile che il decorso della prescrizione si compia in conseguenza dell'inerzia dell'ente previdenziale nel decidere sulla domanda del lavoratore, poiche' quest'ultimo, a norma dell'art. 111, terzo comma, dello stesso d.P.R. n. 1124, - unitamente al quale va letta la impugnata disposizione dell'art. 112, primo comma - ha sempre la possibilita' di adire l'autorita' giudiziaria, dopo il decorso del termine legalmente previsto per la procedura amministrativa, anche in assenza della decisione dell'INAIL.
- Riguardo alle finalita' e al fondamento dell'assoggettamento a prescrizione del diritto alla rendita INAIL, v., in particolare, oltre a S. n. 179/1988 (gia' citata nel testo), S. nn. 33/1974, 207/1997, 71/1993 e 350/1997.
- Riguardo ai contrapposti caratteri del diritto alla rendita INAIL e della pensione INPS, v. S. nn. 166/1996, 31/1977, 17/1995 e 310/1994.
- Inoltre, riguardo alla data di decorrenza della prescrizione in questione, S. nn. 116/1969, 129/1986, 544/1990 e 31/1991, nonche' Cassazione n. 11809/1998, e riguardo alle cause di interruzione opponibili, Cassazione, nn. 4857/1985, 9177/1997, 2463/1998 e 516/1998.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/06/1965
n. 1124
art. 112
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte