Ordinanza 298/1999 (ECLI:IT:COST:1999:298)
Massima numero 24813
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
07/07/1999; Decisione del
07/07/1999
Deposito del 14/07/1999; Pubblicazione in G. U. 21/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 298/99. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA DI MOTOVEICOLO DI CATEGORIA A, CON AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLA GUIDA DI VEICOLI DI CATEGORIA B, A FIANCO DI ISTRUTTORE MUNITO DI PATENTE DI GUIDA DELLA STESSA CATEGORIA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - APPLICABILITA' DI SANZIONE PENALE - LAMENTATO, DETERIORE TRATTAMENTO RISPETTO A CHI GUIDI O SENZA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCITAZIONE, MA A FIANCO DI UN ISTRUTTORE PATENTATO O CON TALE AUTORIZZAZIONE, MA SENZA ISTRUTTORE A FIANCO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 3/1997 - INCOMPARABILITA' DELLE DISCIPLINE MESSE A CONFRONTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 298/99. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA DI MOTOVEICOLO DI CATEGORIA A, CON AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLA GUIDA DI VEICOLI DI CATEGORIA B, A FIANCO DI ISTRUTTORE MUNITO DI PATENTE DI GUIDA DELLA STESSA CATEGORIA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - APPLICABILITA' DI SANZIONE PENALE - LAMENTATO, DETERIORE TRATTAMENTO RISPETTO A CHI GUIDI O SENZA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCITAZIONE, MA A FIANCO DI UN ISTRUTTORE PATENTATO O CON TALE AUTORIZZAZIONE, MA SENZA ISTRUTTORE A FIANCO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 3/1997 - INCOMPARABILITA' DELLE DISCIPLINE MESSE A CONFRONTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 116, c. 13, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui, con riferimento all'art. 122, commi 7 e 8, stesso codice, punisce con la sanzione penale, anziche' con quella amministrativa, colui che si ponga alla guida di un motoveicolo di categoria A, anche se sulla parte posteriore di esso vi sia una persona, nella veste di accompagnatore, munita della patente di categoria superiore, in quanto sussiste una strutturale diversita' nella guida di siffatti veicoli rispetto a tutti gli altri - ivi compresa la disciplina del 'tertium comparationis' invocata (disciplina legislativa della guida dei veicoli con patente di tipo diverso da quello richiesto per la circolazione regolare) - proprio con riferimento alla fase dell'esercitazione, si' da non consentire il giudizio di comparazione.
- S. n. 246/1995.
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 116, c. 13, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui, con riferimento all'art. 122, commi 7 e 8, stesso codice, punisce con la sanzione penale, anziche' con quella amministrativa, colui che si ponga alla guida di un motoveicolo di categoria A, anche se sulla parte posteriore di esso vi sia una persona, nella veste di accompagnatore, munita della patente di categoria superiore, in quanto sussiste una strutturale diversita' nella guida di siffatti veicoli rispetto a tutti gli altri - ivi compresa la disciplina del 'tertium comparationis' invocata (disciplina legislativa della guida dei veicoli con patente di tipo diverso da quello richiesto per la circolazione regolare) - proprio con riferimento alla fase dell'esercitazione, si' da non consentire il giudizio di comparazione.
- S. n. 246/1995.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 116
co. 13
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte