Ordinanza 299/1999 (ECLI:IT:COST:1999:299)
Massima numero 24897
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
07/07/1999; Decisione del
07/07/1999
Deposito del 14/07/1999; Pubblicazione in G. U. 21/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 299/99. IMPIEGO PUBBLICO - INCREMENTI RETRIBUTIVI - SOSPENSIONE PER L'ANNO 1993 - DEDOTTA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA COLORO CHE HANNO MATURATO L'INCREMENTO STIPENDIALE NEL 1993 E COLORO CHE LO HANNO MATURATO PRIMA O DOPO TALE ANNO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 299/99. IMPIEGO PUBBLICO - INCREMENTI RETRIBUTIVI - SOSPENSIONE PER L'ANNO 1993 - DEDOTTA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA COLORO CHE HANNO MATURATO L'INCREMENTO STIPENDIALE NEL 1993 E COLORO CHE LO HANNO MATURATO PRIMA O DOPO TALE ANNO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione in quanto, premesso che - come la Corte ha gia' affermato - il d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (recante: <>) e' stato emanato in un momento assai delicato per la vita economico-finanziaria del Paese, caratterizzato dalla necessita' di recuperare l'equilibrio di bilancio; il medesimo d.l. (v., in particolare, l'art. 7), pur collocandosi in un ambito estremo, non lede tuttavia i parametri costituzionali indicati dal giudice 'a quo', poiche' il sacrificio imposto ai pubblici dipendenti dal comma 3 del citato art. 7 e' stato limitato ad un anno; cosi' come limitato nel tempo e' stato il divieto di stipulazione di nuovi accordi economici, previsto dal comma 1 dell'art. 7. Pertanto, tale norma ha imposto un sacrificio non irragionevolmente esteso nel tempo, ne' irrazionalmente ripartito tra categorie diverse di cittadini, giacche' la manovra di contenimento della spesa pubblica compiuta con il d.l. in oggetto non ha inciso solo sulla condizione e sul patrimonio dei pubblici impiegati, ma anche su quello di altre categorie di lavoratori.
- V. S. n. 245/1997.
- Cfr., inoltre, tra le molte, S. nn. 516/1995 e 60/1995, nelle quali si sottolinea che, nell'esaminare la rilevanza di una questione, la Corte e' tenuta a seguire l'interpretazione della norma adottata dal giudice 'a quo', se non implausibile e non in contrasto con il diritto vivente.
Manifesta infondatezza della questione in quanto, premesso che - come la Corte ha gia' affermato - il d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (recante: <
- V. S. n. 245/1997.
- Cfr., inoltre, tra le molte, S. nn. 516/1995 e 60/1995, nelle quali si sottolinea che, nell'esaminare la rilevanza di una questione, la Corte e' tenuta a seguire l'interpretazione della norma adottata dal giudice 'a quo', se non implausibile e non in contrasto con il diritto vivente.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/09/1992
n. 384
art. 7
co. 3
legge
14/11/1992
n. 438
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte