Ordinanza 301/1999 (ECLI:IT:COST:1999:301)
Massima numero 24915
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  07/07/1999;  Decisione del  07/07/1999
Deposito del 14/07/1999; Pubblicazione in G. U. 21/07/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 301/99. MAGISTRATURA - RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - PROVVEDIMENTO DI CUSTODIA CAUTELARE EMESSO CONTRO UN MAGISTRATO - DOMANDA PROPOSTA DA QUEST'ULTIMO CONTRO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI DA TALE PROVVEDIMENTO RITENUTO ILLEGITTIMO - FORO COMPETENTE - MANCATA ESTENSIONE DELLA REGOLA DEROGATORIA APPLICABILE NEI GIUDIZI CIVILI IN CUI IL MAGISTRATO SIA CONVENUTO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - DISOMOGENEITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE IN MATERIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione in quanto, considerate le peculiarita' del caso e la 'ratio' su cui - prima delle nuove norme peraltro non applicabili, 'ratione temporis', nel giudizio 'a quo', introdotte (con l'inserimento nel codice di procedura civile dell'art. 30-bis) dalla legge 2 dicembre 1998, n. 420 - si fonda l'autonomo sistema adottato al riguardo, nella discrezionalita' spettantegli in materia, dal legislatore, non potendosi porre sullo stesso piano e confrontare tra loro la figura del magistrato che nel caso ha richiesto i danni e quella del magistrato al cui comportamento, atto o provvedimento, si faccia risalire la asserita responsabilita', non e' ravvisabile il prospettato 'vulnus' al principio di eguaglianza in correlazione al diritto di difesa.

- V. O. n. 462/1997 e S. n. 51/1998.

Atti oggetto del giudizio

legge  13/04/1988  n. 117  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte