Azione amministrativa - In genere - Separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa - Principio generale, quale corollario del principio di imparzialità - Individuazione dell'esatta linea di demarcazione tra gli atti dell'organo politico e quelli della dirigenza amministrativa - Spettanza al legislatore, nel rispetto del principio medesimo (nel caso di specie, illegittimità costituzionale della norma della Regione Siciliana che consente il conferimento da parte del sindaco di incarichi ad esperti estranei all'amministrazione anche per concorrere allo svolgimento delle funzioni ordinarie dell'ente). (Classif. 030001).
La separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa costituisce un principio di carattere generale, che trova il suo fondamento nell'art. 97 Cost. Infatti, al principio di imparzialità sancito da tale articolo si accompagna, come naturale corollario, la separazione tra politica e amministrazione, ovvero tra l'azione del «governo» - che, nelle democrazie parlamentari, è normalmente legata agli interessi di una parte politica, espressione delle forze di maggioranza - e l'azione dell'«amministrazione» che, nell'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza, è vincolata invece ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obbiettivate dall'ordinamento. L'individuazione dell'esatta linea di demarcazione tra gli atti da ricondurre alle funzioni dell'organo politico e quelli di competenza della dirigenza amministrativa spetta al legislatore il cui potere, a sua volta, incontra un limite nello stesso parametro costituzionale e a cui non è dunque consentito compiere scelte che, contrastando in modo irragionevole con il principio di separazione tra politica e amministrazione, ledano l'imparzialità della pubblica amministrazione. (Precedenti: S. 108/2015 - mass. 38409; S. 81/2013 - mass. 37040; S. 453/1990 - mass. 16485).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 9, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2021, limitatamente alle parole: «e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità». La norma impugnata dal Governo vìola il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestionali poiché consente il conferimento da parte del sindaco di incarichi ad esperti estranei all'amministrazione anche per concorrere allo svolgimento delle funzioni ordinarie dell'ente anziché, come previsto dall'art. 7, comma 6, lett. a, t.u. pubblico impiego, solo per obiettivi e progetti specifici e determinati. Inoltre il legame fiduciario che lega il sindaco al soggetto cui è attribuito l'incarico di supportare - e, inevitabilmente, influenzare - l'attività gestionale non rispetta il principio di separazione tra politica e amministrazione e non appare ragionevole con specifico riferimento al difetto di selezione comparativa nell'identificazione dell'incaricato, che non ammette ingerenze di carattere politico, unica eccezione essendo dettata dall'esigenza che alcuni incarichi siano attribuiti a soggetti individuati intuitu personae, ossia con una modalità che mira a rafforzare la sintonia con l'organo politico. Precedenti: S. 304/2010 - mass. 34980; S. 104/2007 - mass. 31169).