Ordinanza 304/1999 (ECLI:IT:COST:1999:304)
Massima numero 24786
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  07/07/1999;  Decisione del  07/07/1999
Deposito del 14/07/1999; Pubblicazione in G. U. 21/07/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 304/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - TRATTAMENTO PENSIONISTICO - RICOSTRUZIONE IN BASE ALLE SENTENZE DELLA CORTE N. 495 DEL 1993 E N. 240 DEL 1994 - MODALITA' - PREVISIONE DELLA ESTINZIONE DEI GIUDIZI PENDENTI - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI VALUTARE IL RAPPORTO SOSTANZIALE DEDOTTO IN GIUDIZIO - PAGAMENTO DI INTERESSI E RIVALUTAZIONE SULLE SOMME DOVUTE - ESCLUSIONE - INEFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI NON ANCORA PASSATI IN GIUDICATO - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA, NONCHE' VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI - RITENUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE NATURALE - 'IUS SUPERVENIENS' - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perche' proceda ad una nuova valutazione della rilevanza delle questioni, alla stregua del mutamento del quadro normativo di riferimento. Invero, la normativa denunciata e' stata, successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di costituzionalita', in vari punti modificata; in particolare, il d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, e' intervenuto sul denunciato complessivo meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti pur se con le medesime cadenze temporali. In seguito, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha, altresi', previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo di interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorche' il decesso di quest'ultimo sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996; ed infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge n. 608 del 1996, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in materia.

- Cfr., tra le molte, O. nn. 31/1999, 165/1999, 166/1999, 219/1999, 220/1999, 221/1999.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1996  n. 662  art. 1  co. 183

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte