Ordinanza 307/1999 (ECLI:IT:COST:1999:307)
Massima numero 24787
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
07/07/1999; Decisione del
07/07/1999
Deposito del 14/07/1999; Pubblicazione in G. U. 21/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 307/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - <> DELLA CORTE COSTITUZIONALE - MANCATA OTTEMPERANZA DA PARTE DELL'INPS - 'IUS SUPERVENIENS' - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
ORD. 307/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - <
Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perche' proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della questione, alla stregua del mutamento del quadro normativo di riferimento. Invero, successivamente alla proposizione dell'odierno incidente di costituzionalita', e' intervenuta la legge 23 dicembre 1998, n. 448, il cui art. 73, comma 4, ha precisato la portata applicativa della censurata clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali, emessi in materia, non ancora passati in giudicato nella vigenza dei decreti-legge richiamati dal predetto comma, ancorche' notificati, che si estende fino all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perche' proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della questione, alla stregua del mutamento del quadro normativo di riferimento. Invero, successivamente alla proposizione dell'odierno incidente di costituzionalita', e' intervenuta la legge 23 dicembre 1998, n. 448, il cui art. 73, comma 4, ha precisato la portata applicativa della censurata clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali, emessi in materia, non ancora passati in giudicato nella vigenza dei decreti-legge richiamati dal predetto comma, ancorche' notificati, che si estende fino all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/11/1996
n. 608
art. 1
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Altri parametri e norme interposte