Ordinanza 307/1999 (ECLI:IT:COST:1999:307)
Massima numero 24787
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  07/07/1999;  Decisione del  07/07/1999
Deposito del 14/07/1999; Pubblicazione in G. U. 21/07/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 307/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - <> DELLA CORTE COSTITUZIONALE - MANCATA OTTEMPERANZA DA PARTE DELL'INPS - 'IUS SUPERVENIENS' - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perche' proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della questione, alla stregua del mutamento del quadro normativo di riferimento. Invero, successivamente alla proposizione dell'odierno incidente di costituzionalita', e' intervenuta la legge 23 dicembre 1998, n. 448, il cui art. 73, comma 4, ha precisato la portata applicativa della censurata clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali, emessi in materia, non ancora passati in giudicato nella vigenza dei decreti-legge richiamati dal predetto comma, ancorche' notificati, che si estende fino all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/11/1996  n. 608  art. 1  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte