Ordinanza 308/1999 (ECLI:IT:COST:1999:308)
Massima numero 24894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
07/07/1999; Decisione del
07/07/1999
Deposito del 14/07/1999; Pubblicazione in G. U. 21/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 308/99. CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CONSEGUENTE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA - PAGAMENTO - RITARDO - PREVISIONE DELLA MAGGIORAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA, PARI AD UN DECIMO PER OGNI SEMESTRE A DECORRERE DA QUELLO IN CUI LA SANZIONE E' DIVENUTA ESIGIBILE - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL REGIME DEI NORMALI RAPPORTI DI CREDITO TRA PRIVATI - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 308/99. CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - CONSEGUENTE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA - PAGAMENTO - RITARDO - PREVISIONE DELLA MAGGIORAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA, PARI AD UN DECIMO PER OGNI SEMESTRE A DECORRERE DA QUELLO IN CUI LA SANZIONE E' DIVENUTA ESIGIBILE - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL REGIME DEI NORMALI RAPPORTI DI CREDITO TRA PRIVATI - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione in quanto il giudice rimettente - denunciando, attraverso il richiamo effettuato dall'art. 206 del codice della strada, l'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - muove dalla erronea premessa dell'identita' di natura e funzione dell'istituto degli interessi moratori o di pieno diritto nelle obbligazioni tra privati e dell'istituto delle maggiorazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di ritardo nel pagamento, mentre la maggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27 citato a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione non gia' risarcitoria o corrispettiva, bensi' di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale. Pertanto, manca l'omogeneita' dei termini di raffronto necessaria a fondare un eventuale giudizio di disparita' di trattamento rilevante ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost..
Manifesta infondatezza della questione in quanto il giudice rimettente - denunciando, attraverso il richiamo effettuato dall'art. 206 del codice della strada, l'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - muove dalla erronea premessa dell'identita' di natura e funzione dell'istituto degli interessi moratori o di pieno diritto nelle obbligazioni tra privati e dell'istituto delle maggiorazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di ritardo nel pagamento, mentre la maggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27 citato a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione non gia' risarcitoria o corrispettiva, bensi' di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale. Pertanto, manca l'omogeneita' dei termini di raffronto necessaria a fondare un eventuale giudizio di disparita' di trattamento rilevante ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost..
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 206
co.
legge
24/11/1981
n. 689
art. 27
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte