Sentenza 309/1999 (ECLI:IT:COST:1999:309)
Massima numero 24819
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  07/07/1999;  Decisione del  07/07/1999
Deposito del 16/07/1999; Pubblicazione in G. U. 21/07/1999
Massime associate alla pronuncia:  24818


Titolo
SENT. 309/99 B. SANITA' PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO - CITTADINI ITALIANI CHE, PER MOTIVI DIVERSI DAL LAVORO O DALLA FRUIZIONE DI BORSE DI STUDIO, SI TROVINO TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO (AL DI FUORI DEI TERRITORI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA O APPARTENENTI ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO) E VERSINO IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE - PREVISIONI DI FORME DI ASSISTENZA SANITARIA GRATUITA - ASSOLUTA MANCANZA NELLA VIGENTE NORMATIVA - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DEI DIRITTI SANCITI AL RIGUARDO IN COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IMPLICAZIONI - NECESSARIA ATTUAZIONE DELLA STATUIZIONE, SOLO DI PRINCIPIO, DELLA CORTE COSTITUZIONALE, CON DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO DA EMANARSI, IN BASE A VALUTAZIONI DISCREZIONALI DI SUA ESCLUSIVA COMPETENZA, DAL LEGISLATORE.

Testo
L'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - contenente una delega legislativa per la disciplina dell'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero - e gli artt. 1 e 2 del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 618 - emanato in base a detta delega - vanno dichiarati illegittimi, per violazione dell'art. 32 Cost., nella parte in cui, a favore dei cittadini italiani che si trovino temporaneamente all'estero, per motivi diversi dal lavoro e dalla fruizione di borse di studio presso universita' o fondazioni straniere, e versano in disagiate condizioni economiche, non prevedono forme di assistenza sanitaria gratuita da stabilirsi dal legislatore. Premesso che la questione, cosi' decisa, non riguarda i cittadini il cui stato di salute necessiti di prestazioni immediate durante il soggiorno nel territorio di uno Stato membro della Comunita' europea o appartenente allo Spazio economico europeo - per i quali e' assicurata completa copertura dal diritto comunitario (v. al riguardo, in particolare, il regolamento CEE del Consiglio del 14 giugno 1971, e l'Accordo sullo Spazio economico europeo ratificato dall'Italia con la legge 28 luglio 1993, n. 300) e dalle norme di diritto interno (art. 1, comma 9, del d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modificazioni dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8) - ne' i cittadini ai quali prestazioni assistenziali sono garantite da accordi bilaterali cui fa riferimento lo stesso d.P.R. n. 618 del 1980, assicurate in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero, in base alla legge 23 ottobre 1985, n. 595, deve infatti riconoscersi che l'art. 32 Cost. postula che il diritto alle cure gratuite sia assicurato anche ai cittadini che, in disagiate condizioni economiche, si rechino all'estero, dovendo escludersi che ad essi possa imporsi l'onere di non lasciare il territorio nazionale o quello degli Stati dove, in caso di malattia, e' loro garantita l'assistenza sanitaria, e che ai motivi del soggiorno al di fuori di tali territori, diversi dal lavoro e dalla fruizione di borse di studio (come i motivi familiari, di ricerca di un'occupazione, di apprendimento di una lingua o di una professione, ovvero puramente affettivi, culturali o di svago) debba collegarsi un'aprioristica valutazione negativa. E' chiaro peraltro che, una volta stabilito il principio che l'art. 32 Cost. non tollera l'assoluto vuoto di tutela che si riscontra in proposito nella disciplina censurata, esula dalla sfera della giustizia costituzionale, ma rientra in valutazioni discrezionali di esclusiva competenza del legislatore, definire nei dettagli i presupposti soggettivi e le condizioni oggettive (relative ai limiti di reddito, ai tetti patrimoniali, ai tipi di patologie, alla determinazione della stessa nozione di indigenza, ecc.) nonche' i modi, le procedure e le forme con cui il diritto degli indigenti dovra' realizzarsi. Con una regolamentazione nella quale ben si potranno adottare cautele ed accorgimenti idonei a prevenire deprecabili abusi, ma in cui, al tempo stesso, non si potra' negare il sostegno dello Stato nei casi estremi, allorche', in concreto, il contenuto del diritto alla cura immediata si confonda con il contenuto all'integrita' della persona fino a risolversi nello stesso diritto alla vita.

- V. la precedente massima A. Riguardo alla nozione di "indigenza" nella prospettata problematica, di recente S. n. 185/1998.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1978  n. 833  art. 37  co. 0

decreto del Presidente della Repubblica  31/07/1980  n. 618  art. 1  co. 0

decreto del Presidente della Repubblica  31/07/1980  n. 618  art. 2  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte