Sentenza 310/1999 (ECLI:IT:COST:1999:310)
Massima numero 24959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
07/07/1999; Decisione del
07/07/1999
Deposito del 16/07/1999; Pubblicazione in G. U. 21/07/1999
Massime associate alla pronuncia:
24960
Titolo
SENT. 310/99 A. MATERNITA' E INFANZIA - LEGGE DELLA REGIONE SICILIA - LAVORATRICI MADRI IMPEGNATE NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INDENNITA' DI MATERNITA' - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELLA DONNA LAVORATRICE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI OGNI ALTRO PROFILO.
SENT. 310/99 A. MATERNITA' E INFANZIA - LEGGE DELLA REGIONE SICILIA - LAVORATRICI MADRI IMPEGNATE NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INDENNITA' DI MATERNITA' - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELLA DONNA LAVORATRICE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI OGNI ALTRO PROFILO.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 37, primo comma, Cost., l'art. 18 della legge della Regione Siciliana, 1^ settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), nella parte in cui non prevede l'applicabilita' alle lavoratrici madri, impegnate nei lavori socialmente utili, e di utilita' collettiva ivi previsti, dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), che dispone l'erogazione a loro favore di un'indennita' pari all'80% della retribuzione percepita. Infatti, premesso che il rapporto che si instaura a seguito dello svolgimento di lavori socialmente utili o di attivita' di utilita' collettiva, anche se ha origine da motivi assistenziali e se presenta caratteri peculiari, riguarda pur sempre un impegno lavorativo a carattere continuativo e retribuito; e considerato, altresi', che l'indennita' di maternita' e' strettamente collegata, attraverso un meccanismo percentualistico, all'esistenza di una remunerazione dell'attivita' svolta; non si ravvisano sufficienti ragioni perche' tale indennita' non sia corrisposta pure in questo caso, dato che, se il legislatore puo' escludere determinati istituti previdenziali o assistenziali per alcune attivita' lavorative, non puo' tuttavia privare le stesse di fondamentali garanzie costituzionalmente previste, pur conservando sempre la facolta' di modulare la disciplina dei vari istituti secondo le caratteristiche e le esigenze di ciascuna attivita'. - Cfr., da ultimo, S. nn. 270/1999, 3/1998, 423/1995, 150/1994, nelle quali la Corte ha ribadito che non possono essere ritenute legittime quelle norme che comportino, a motivo della maternita', una sostanziale menomazione economica della lavoratrice. - Riguardo ai lavori ed alle attivita' che, inizialmente diversificati, hanno poi ricevuto una disciplina sempre piu' omogenea, v. S. n. 271/1996, 'ex plurimis'. - V., altresi', S. n. 211/1996, nella quale, in una ipotesi di compenso avente funzione prettamente alimentare, e comunque non riferito alla quantita' di lavoro prestato, come quelle riconosciuto alle volontarie in servizio civile all'estero, si e' giunti ad una conclusione diversa rispetto a quella di cui si tratta. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 37, primo comma, Cost., l'art. 18 della legge della Regione Siciliana, 1^ settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), nella parte in cui non prevede l'applicabilita' alle lavoratrici madri, impegnate nei lavori socialmente utili, e di utilita' collettiva ivi previsti, dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), che dispone l'erogazione a loro favore di un'indennita' pari all'80% della retribuzione percepita. Infatti, premesso che il rapporto che si instaura a seguito dello svolgimento di lavori socialmente utili o di attivita' di utilita' collettiva, anche se ha origine da motivi assistenziali e se presenta caratteri peculiari, riguarda pur sempre un impegno lavorativo a carattere continuativo e retribuito; e considerato, altresi', che l'indennita' di maternita' e' strettamente collegata, attraverso un meccanismo percentualistico, all'esistenza di una remunerazione dell'attivita' svolta; non si ravvisano sufficienti ragioni perche' tale indennita' non sia corrisposta pure in questo caso, dato che, se il legislatore puo' escludere determinati istituti previdenziali o assistenziali per alcune attivita' lavorative, non puo' tuttavia privare le stesse di fondamentali garanzie costituzionalmente previste, pur conservando sempre la facolta' di modulare la disciplina dei vari istituti secondo le caratteristiche e le esigenze di ciascuna attivita'. - Cfr., da ultimo, S. nn. 270/1999, 3/1998, 423/1995, 150/1994, nelle quali la Corte ha ribadito che non possono essere ritenute legittime quelle norme che comportino, a motivo della maternita', una sostanziale menomazione economica della lavoratrice. - Riguardo ai lavori ed alle attivita' che, inizialmente diversificati, hanno poi ricevuto una disciplina sempre piu' omogenea, v. S. n. 271/1996, 'ex plurimis'. - V., altresi', S. n. 211/1996, nella quale, in una ipotesi di compenso avente funzione prettamente alimentare, e comunque non riferito alla quantita' di lavoro prestato, come quelle riconosciuto alle volontarie in servizio civile all'estero, si e' giunti ad una conclusione diversa rispetto a quella di cui si tratta. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte