Sentenza 70/2022 (ECLI:IT:COST:2022:70)
Massima numero 44859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  25/01/2022;  Decisione del  25/01/2022
Deposito del 15/03/2022; Pubblicazione in G. U. 16/03/2022
Massime associate alla pronuncia:  44854  44855  44856  44857  44858  44860


Titolo
Impiego pubblico - Impiego regionale - Incarichi fiduciari di collaborazione ad esperti estranei all'amministrazione (c.d. esternalizzazioni) - Criteri di selezione - Facoltà, per le Regioni, di derogare a quelli statali - Condizioni - Necessità di garantire la competenza e la professionalità dei soggetti incaricati (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità della norma della Regione Siciliana che prevede l'assegnazione dell'incarico anche a soggetti non laureati, senza l'espletamento di procedure selettive). (Classif. 131008).

Testo

Le Regioni possono dettare, in deroga ai criteri di selezione dettati dall'art. 7, comma 6, t.u. pubblico impiego, propri, autonomi, criteri selettivi, che tengano conto della peculiarietà dell'incarico in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l'organo politico. Ciò a condizione che esse prevedano, in alternativa a quelli più rigorosi, di matrice statale, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti e ad assicurare che la scelta dei collaboratori esterni avvenga secondo i canoni della buona amministrazione, onde evitare che sia consentito l'accesso a tali uffici di personale esterno del tutto privo di qualificazione e scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle c.d. esternalizzazioni. (Precedenti: S. 43/2019 - mass. 41733 S. 53/2012 - mass. 36139 S. 7/2011 - mass. 35231; S. 252/2009 - mass. 33855).


(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 14, comma unico, lett. o, e 15 dello statuto della Regione Siciliana, agli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., nonché in relazione all'art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001 - dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2021, nella parte in cui consente il conferimento dell'incarico a soggetto sprovvisto di laurea e non prevede l'espletamento di procedure selettive. La mancata applicazione della procedura di comparazione selettiva si giustifica nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarietà del personale di diretta collaborazione del Sindaco e la qualificazione del personale è adeguatamente assicurata dalla documentata professionalità richiesta perché possa essere ampiamente motivato il conferimento dell'incarico al soggetto che sia eventualmente privo di laurea).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  17/02/2021  n. 5  art. 9  co. 1

legge della Regione siciliana  26/08/1992  n. 7  art. 14  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 15

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 7    co. 6  

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 7    co. 6  bis

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 7    co. 6  ter

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 7    co. 6  quater