Impiego pubblico - Impiego regionale - Incarichi fiduciari di collaborazione ad esperti estranei all'amministrazione (c.d. esternalizzazioni) - Criteri di selezione - Facoltà, per le Regioni, di derogare a quelli statali - Condizioni - Necessità di garantire la competenza e la professionalità dei soggetti incaricati (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità della norma della Regione Siciliana che prevede l'assegnazione dell'incarico anche a soggetti non laureati, senza l'espletamento di procedure selettive). (Classif. 131008).
Le Regioni possono dettare, in deroga ai criteri di selezione dettati dall'art. 7, comma 6, t.u. pubblico impiego, propri, autonomi, criteri selettivi, che tengano conto della peculiarietà dell'incarico in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l'organo politico. Ciò a condizione che esse prevedano, in alternativa a quelli più rigorosi, di matrice statale, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti e ad assicurare che la scelta dei collaboratori esterni avvenga secondo i canoni della buona amministrazione, onde evitare che sia consentito l'accesso a tali uffici di personale esterno del tutto privo di qualificazione e scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle c.d. esternalizzazioni. (Precedenti: S. 43/2019 - mass. 41733 S. 53/2012 - mass. 36139 S. 7/2011 - mass. 35231; S. 252/2009 - mass. 33855).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 14, comma unico, lett. o, e 15 dello statuto della Regione Siciliana, agli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., nonché in relazione all'art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001 - dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2021, nella parte in cui consente il conferimento dell'incarico a soggetto sprovvisto di laurea e non prevede l'espletamento di procedure selettive. La mancata applicazione della procedura di comparazione selettiva si giustifica nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarietà del personale di diretta collaborazione del Sindaco e la qualificazione del personale è adeguatamente assicurata dalla documentata professionalità richiesta perché possa essere ampiamente motivato il conferimento dell'incarico al soggetto che sia eventualmente privo di laurea).